Riportiamo la notizia che sul sito dell’Inps è stata pubblicata la circolare n. 19 del 07 febbraio 2020 avente per oggetto “Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021”.
Evidenziamo che nella stessa circolare, ai punti 3., 3.1, e 3.2 sono riportate le disposizioni afferenti l’adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, della “pensione di vecchiaia” e della “pensione di anzianità”.
In particolare, viene chiarito che “Nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, ossia del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per effetto di quanto dispone il decreto in esame, per il biennio 2021/2022 i requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico non sono ulteriormente incrementati”.