Con circolare n. 122 del 06 settembre 2019 l’I.N.P.S. ha fornito alle amministrazioni pubbliche le indicazioni relative alla prescrizione dei contributi dovuti, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 19 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, che rinvia al 31 dicembre 2021 l’applicazione dei termini di prescrizione, di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, delle contribuzioni obbligatorie afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014.
L’Istituto ha fornito, in particolare, chiarimenti per l’applicazione omogenea della sospensione legale dei termini di prescrizione, specificando che:
- la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche, afferente ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, può essere versata fino al 31 dicembre 2021;
- la contribuzione afferente ai periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015 soggiace agli ordinari termini prescrizionali indicati al comma 9 dell’articolo 3 della legge n. 335/1995. In particolare, i versamenti afferenti ai periodi retributivi del 2015 devono essere effettuati nel rispetto dei relativi termini prescrizionali entro l’anno 2020, fatta eccezione per quelli afferenti a dicembre 2015, che potranno essere effettuati secondo gli ordinari termini di prescrizione, entro il 18 gennaio 2021.
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