E’ stato reso disponibile il testo del Disegno di Legge A.S. 370 presentato dalla Senatrice Daisy Pirovano (“LSP-Psd’AZ”, prima firmataria) avente per oggetto “Istituzione dell’osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia”.
Nella relazione illustrativa al disegno di legge, costituito da sei articoli, è evidenziato che:
- secondo i dati riportati nel sito internet dell’associazione Cerchioblu, organizzazione non governativa che si occupa delle condizioni psicologiche degli operatori delle Forze di polizia, il numero di suicidi dei medesimi operatori è drammaticamente elevato. In particolare, tra il 2014 e il 2019 si sono registrati 258 casi, così ripartiti: 74 nella Polizia di Stato, 74 nell’Arma dei carabinieri, 30 nella Guardia di finanza, 40 nella Polizia penitenziaria e 40 nella Polizia locale;
- i dati citati dall’Osservatorio nazionale dei suicidi all’interno delle Forze dell’ordine, gestito dalla medesima associazione Cerchioblu, non sono ufficiali e quindi non rappresentano un censimento totale e preciso del fenomeno. Si tratta, a ogni modo, di dati che tratteggiano un quadro molto allarmante, che vede gli operatori delle Forze di polizia, chiamati a garantire la sicurezza dei cittadini, essere esposti a situazioni di grave disagio che possono portare anche a gesti estremi, come appunto il suicidio;
- è evidente che l’ordinamento non può non intervenire per porre un argine a questo fenomeno, anzitutto con la creazione di un Osservatorio che sia deputato a monitorare e raccogliere in modo sistematico tutti i dati relativi ai suicidi, ai tentativi di suicidio e alle situazioni di disagio che intessano gli operatori delle Forze di polizia. Non si può gestire un fenomeno se prima non se ne conoscono le dimensioni:
- è poi necessario elaborare dei programmi di miglioramento delle condizioni di vita del personale delle Forze di polizia, includendovi anche azioni concrete di supporto e sostegno psicologico.
Attualmente infatti, ai sensi dell’articolo 48 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 782 del 1985, è previsto che l’operatore che manifesti un suo momentaneo ma reale disagio psicologico sia soggetto al ritiro della tessera di riconoscimento e dell’arma d’ordinanza in dotazione, con l’immediata sospensione dal servizio fino a data da destinarsi. Questo meccanismo, che dovrebbe fungere da autotutela per l’Amministrazione, si è rivelato nei fatti un deterrente per gli agenti a manifestare una situazione di disagio, per via delle inevitabili ripercussioni sul ruolo professionale e sull’immagine personale, e ha portato all’esasperazione situazioni forse recuperabili con un percorso di ascolto e dialogo; - è indubbio che le Forze dell’ordine, chiamate a garantire la sicurezza dei cittadini anche a rischio della propria incolumità, siano esposte a continui fattori di stress, così come è palese che la gestione dello stress richiede a volte un supporto psicologico esterno per evitare che situazioni di disagio si trasformino in gesti estremi.
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dell’Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia)
1. Al fine di prevenire i fenomeni di suicidio e di disagio del personale delle Forze di polizia, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia, di seguito denominato « Osservatorio ».
2. L’Osservatorio è composto da esperti di comprovata esperienza nei settori medico, psicologico, comportamentale, lavorativo e sociologico.
3. La partecipazione alle attività dell’Osservatorio è svolta in forma gratuita.
Art. 2.
(Compiti dell’Osservatorio)
1. Sono compiti dell’Osservatorio:
a) monitorare e raccogliere in modo sistematico tutti i dati relativi ai suicidi, ai tentativi di suicidio e alle situazioni di disagio che intessano il personale delle Forze di polizia;
b) svolgere analisi e interviste, nonché elaborare i dati al fine di individuare i necessari miglioramenti della qualità delle attività lavorative del personale delle Forze di polizia;
c) elaborare programmi obbligatori di formazione per il personale delle Forze di polizia, al fine di dotare il medesimo di strumenti adeguati per affrontare e gestire le situazioni di criticità e di disagio;
d) elaborare programmi di sostegno per il personale delle Forze di polizia, anche attraverso l’implementazione della metodologia del supporto tra pari;
e) promuovere studi e ricerche relativi ai temi di sua competenza.
Art. 3.
(Relazione annuale alle Camere)
1. L’Osservatorio redige con cadenza annuale una relazione sulle attività di cui all’articolo 2, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno alle Camere.
Art. 4.
(Formazione degli operatori delle Forze
di polizia e programmi di sostegno)
1. Entro il termine di sei mesi dalla data di prima presentazione della relazione annuale di cui all’articolo 3, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e il Corpo di polizia penitenziaria:
a) attivano specifici programmi di formazione per i rispettivi operatori, tenendo conto dei programmi elaborati dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), la cui frequenza è obbligatoria per il personale individuato dall’amministrazione di appartenenza;
b) attivano programmi di sostegno per i rispettivi operatori, anche attraverso la metodologia del supporto tra pari, tenendo conto dei programmi elaborati dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d).
Art. 5.
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, della giustizia, dell’economia e delle finanze e della difesa, sono definiti i criteri e le modalità per l’istituzione dell’Osservatorio, nonché i contenuti dei programmi di formazione e sostegno di cui all’articolo 4.
Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. All’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.