A pochi giorni dall’avvio della XIX Legislatura, è stato già presentato un nuovo disegno di legge (A.S. 161), a firma del Senatore Maurizio Gasparri, avente per oggetto “Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico”.
Ricordiamo che nella precedente legislatura erano ben cinque i disegni e proposte di legge presentati in materia (A.C. 3006, A.C. 2197, A.S. 224, A.S. 2180 e A.C. 3277).
Nella relazione illustrativa del presente disegno di legge, costituito da tre articoli, il proponente ha evidenziato come:
- esso ha lo scopo di adattare l’attuale normativa pensionistica alle specificità del personale del comparto difesa e sicurezza (Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, Forze di polizia e Corpo dei vigili del fuoco);
- il nostro ordinamento, con la legge 4 novembre 2010, n. 183, riconosce la specificità del ruolo e dello stato giuridico di tale personale, in relazione alla peculiarità dei compiti, alle limitazioni personali che ne derivano e ai requisiti di efficienza operativa richiesti;
- tale personale risulta però svantaggiato sul versante previdenziale, in conseguenza dell’introduzione del metodo di calcolo contributivo. In tale sistema, infatti, l’importo lordo annuo del trattamento pensionistico si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale con un coefficiente di trasformazione, che aumenta in proporzione all’età di pensionamento. I coefficienti attualmente in vigore sono articolati in funzione dei requisiti anagrafici previsti per l’accesso al pensionamento da parte della generalità dei dipendenti pubblici;
- tali coefficienti risultano fortemente penalizzanti per le categorie di personale per i quali sono previste età di pensionamento inferiori rispetto a quelle vigenti per i restanti lavoratori. Tra questi vi è il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, i cui ordinamenti prevedono, per il pensionamento cosiddetto « di vecchiaia », limiti di età diversi, in relazione al grado rivestito, ma comunque più bassi rispetto a quelli previsti per la generalità del pubblico impiego;
- anche restando in servizio fino al massimo di età previsto dal proprio ordinamento, questo personale non riesce a raggiungere i coefficienti di trasformazione più favorevoli, che la legge fissa al raggiungimento di età avanzate. Questa circostanza, aggravata dalla mancata istituzione di alcuna forma di previdenza compensativa, crea una situazione di estremo svantaggio per il personale del comparto nel momento del pensionamento, dopo una carriera professionale dedicata alla difesa dello Stato e dei suoi cittadini;
- non è d’altro canto ipotizzabile prevedere un innalzamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia, che sarebbe incompatibile con la peculiarità delle funzioni svolte dal personale del comparto;
- risulta pertanto urgente e non più rinviabile ridefinire i coefficienti di trasformazione applicabili per questo personale all’atto del pensionamento « per vecchiaia », in modo da renderli aderenti agli attuali limiti ordinamentali;
- il disegno di legge interviene con una norma di equità contributiva, equiparando il coefficiente di trasformazione indicato per il pubblico impiego al momento di accedere al pensionamento per limiti di età.
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonché dall’articolo 992 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza per il grado rivestito, l’importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, utilizzando il coefficiente di trasformazione previsto per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al pensionamento dei dipendenti pubblici civili, di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo quanto stabilito dalla tabella A dell’allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e dalla tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 2.
1. In caso di rideterminazione dei requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di revisione dei coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A dell’allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e alla tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335, il coefficiente di trasformazione da applicare al personale di cui all’articolo 1 della presente legge è da ritenersi automaticamente adeguato a quello in vigore per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al pensionamento di vecchiaia del dipendente pubblico civile.
Art. 3.
1. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 62.340.000 euro per l’anno 2023, 93.510.000 euro per l’anno 2024, 124.680.000 euro per l’anno 2025, 155.850.000 euro per l’anno 2026, 187.020.000 euro per l’anno 2027, 218.190.000 euro per l’anno 2028, 249.360.000 euro per l’anno 2029, 280.530.000 euro per l’anno 2030 e 311.700.000 euro a decorrere dall’anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.