Negli ultimi 20 giorni sono ben cinque le sentenze emesse dalla I Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti in merito al diritto del personale militare a vedersi riconosciuto il trattamento pensionistico con l’applicazione delle aliquote di cui all’articolo 54, comma, del T.U. n. 1092 del 1973 (44%), previste per tale personale, in luogo di quelle di cui all’articolo 44, comma 1, dello stesso D.P.R. n.1092/1973 previste per i dipendenti civili (35%).
Infatti, con le sentenze n. 87/2020, 88/2020, 89/2020, 168/2020 e 169/2020 l’Organo di giustizia contabile ha respinto altrettanti appelli proposti dall’I.N.P.S., già condannata in primo grado, imputando peraltro all’Istituto le spese di giudizio in quattro casi su cinque.
A fattor comune, la I Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti ha in particolare ribadito che:
- “in senso favorevole all’applicabilità dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 al personale militare per il quale il trattamento pensionistico va calcolato con il c.d. sistema misto, non possedendo il personale stesso, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, …, depone ora il consolidato orientamento delle sezioni centrali d’appello, espresso in plurime occasioni”;
- “l’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, essendo inserito nel Capo I (“Personale civile”), del Titolo III (“Trattamento di quiescenza normale”) del richiamato d.P.R., è destinato ad operare esclusivamente nei confronti del personale civile. Nei confronti del personale militare, invece, opera la speciale disciplina contenuta nel successivo Capo II (“Personale militare”) all’interno del quale è contenuto, per l’appunto, l’art. 54”;
- “le argomentazioni svolte dall’Istituto Previdenziale non riescano a superare la chiara posizione indicata sul tema all’esame dalle molteplici pronunce della giurisprudenza contabile in sede di appello”;
- “la soluzione interpretativa sostenuta dall’Inps non può essere condivisa e deve pertanto escludersi che la disciplina di cui all’art. 54 sia qualificabile come speciale, in quanto contribuisce a definire gli ordinari criteri di calcolo della pensione per la generalità dei militari”;
- “In definitiva, per i militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973”.
In conclusione, la I Sezione Centrale d’Appello della Corte dei Conti ha ritenuto infondati gli appelli presentati dall’I.N.P.S., condannando in quattro casi l’Istituto, come già detto, a rifondere alle parti appellate le spese di costituzione e difesa, liquidate in euro 1.500,00 (totale euro 6.000,00).
Ricordiamo ancora una volta che la Segreteria Nazionale del Si.Na.Fi. già in data 23 ottobre 2019 aveva pubblicato un “Avviso” con il quale, nel rammentare la giurisprudenza consolidatasi in materia, aveva prospettato la possibilità, per gli iscritti in posizione di ausiliaria o in servizio, di inoltrare – con raccomandata a/r o mediante posta elettronica certificata – una diffida alla sede provinciale dell’I.N.P.S. territorialmente competente o alla direzione Provinciale INPS di Viterbo (“Polo unico” per il personale della Guardia di Finanza), anche al fine di interrompere la prescrizione.
Per visionare l’Avviso con le modalità di compilazione ed invio dell’atto di diffida clicca qui.