Circolare I.N.P.S. n. 199 del 29 dicembre 2021 su applicazione articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Pubblichiamo la circolare emanata dall’I.N.P.S. in data 29 dicembre 2021, con la quale, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi, sono state fornite agli uffici periferici ulteriori chiarimenti per l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti del personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure a esso equiparate, che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 15 anni.
Come noto, con la precedente circolare n. 107 del 14 luglio 2021 (Clicca qui) erano state già fornite le prime istruzioni relative all’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. n.1092/1973 con riferimento al calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni. Nello stesso tempo era stata fatta riserva di fornire proprio istruzioni applicative della disposizione in argomento con riferimento ai soggetti che avevano maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni.
Ebbene, con la nuova direttiva n. 199/2021, grazie a diverse sentenze delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti che hanno visto soccombente l’Istituto, si pone quindi fine all’annosa diatriba su termini e modalità di applicazione al personale militare delle disposizioni di cui all’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Evidenziamo, in particolare, che con la menzionata direttiva n. 199/2021 l’Istituto ha precisato che:
- a seguito del nuovo assetto giurisprudenziale definito dalla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 12/2021, si procede al riconoscimento della aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995;
- tale riconoscimento non trova applicazione per coloro nei cui confronti è intervenuta sentenza passata in giudicato.
Nella stessa circolare l’Istituto previdenziale ha disposto quindi:
- il riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995;
- analogamente, i benefici previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, sono rideterminati secondo le modalità sopra descritte;
- ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori;
- i trattamenti pensionistici da liquidare saranno determinati applicando, alla quota retributiva di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, la predetta aliquota annua del 2,44%.
Per quanto concerne poi la gestione del contenzioso in atto, l’Istituto ha disposto che:
- per i contenziosi giurisdizionali, i trattamenti verranno riliquidati nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell’atto introduttivo, salvo l’effetto di eventuali atti interruttivi anteriori;
- per i contenziosi amministrativi, essendo i gravami volti a ottenere la riliquidazione della “quota retributiva” del trattamento pensionistico con il riconoscimento dell’aliquota globale del 44%, gli stessi non sono suscettibili di accoglimento in autotutela.
Fonte: Sito I.N.P.S.
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