Pubblichiamo il testo della proposta di legge presentata dall’Onorevole Nicola Fratoianni (LEU), avente per oggetto “Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico”, con la quale:
- si propone che l’operatore delle Forze di polizia che sia impiegato in servizi di ordine pubblico e non indossi l’uniforme prescritta sia tenuto a portare indumenti (giacche, pettorine o un altro indumento idoneo) che lo identifichino univocamente e a distanza come appartenente alle Forze di polizia;
- si propone, inoltre, che i funzionari responsabili indossino sempre e comunque la sciarpa tricolore, come previsto dal decreto del Ministro dell’interno 19 febbraio 1992, che determina le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato. Tale segno di riconoscimento (o un altro analogo previsto dai regolamenti, purché molto evidente anche a distanza) dovrà essere indossato anche sull’uniforme da parte di chi dirige le operazioni;
- si rende obbligatoria l’identificazione del personale che indossa il casco protettivo mediante l’applicazione di contrassegni univoci sullo stesso;
- si prevede il divieto assoluto di indossare, da parte di agenti, segni distintivi propri di alcune professioni (ad esempio i giornalisti) per le quali le norme e l’uso hanno sempre garantito speciali salvaguardie per assicurare la libertà di informazione o la libertà di movimento per quanti (medici, paramedici, vigili del fuoco) garantiscono i servizi di emergenza;
- si prevedono delle sanzioni per chi dolosamente contravvenga alle disposizioni al fine di evitare il riconoscimento per sé o per altri. Tali pene sono aumentate se sono utilizzati segni di riconoscimento travisati.
TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare comunque impegnato in servizio di ordine pubblico è tenuto a indossare l’uniforme di servizio, in conformità a quanto stabilito dai decreti che determinano le caratteristiche delle rispettive divise.
Art. 2.
1. Il personale di cui all’articolo 1, compresi i funzionari di pubblica sicurezza che, in via eccezionale, non indossa la divisa deve portare, oltre ai distintivi di riconoscimento specifici già previsti dalle rispettive normative, indumenti che lo identificano chiaramente anche a distanza come appartenente a un Corpo di polizia, in conformità a quanto stabilito dai decreti di cui al citato articolo 1.
Art. 3.
1. I funzionari di pubblica sicurezza responsabili della direzione delle operazioni di ordine pubblico, anche se indossano la prevista uniforme, devono sempre portare la fascia tricolore o un altro evidente segno distintivo previsto dai decreti di cui all’articolo 1.
Art. 4.
1. Il casco di protezione indossato dal personale delle Forze di polizia, in conformità a quanto stabilito dai decreti di cui all’articolo 1, deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l’identificazione dell’operatore che lo indossa.
2. L’amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali e ufficiali ai quali è stato assegnato il casco di protezione.
3. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentono l’identificazione dell’operatore e di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto assegnati ad altri.
Art. 5.
1. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, nonché di portare equipaggiamento di ordinanza modificato.
2. In occasione di manifestazioni di piazza o di altre situazioni di intervento per ragioni di ordine pubblico, è fatto inoltre divieto al personale delle Forze di polizia, anche se autorizzato a operare non in uniforme per ragioni di servizio, di portare indumenti o segni distintivi che lo possono qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici e vigili del fuoco.
Art. 6.
1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000, nonché la sanzione disciplinare prevista dall’ordinamento di appartenenza.
2. In caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 5, salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 8.000.