Il 15 gennaio 2019 è stata presentata, da parte dell’Onorevole Alessandra Ermellino (M5S), prima firmataria, la proposta di legge A.C. 1498 avente per oggetto “Modifica all’articolo 930 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di transito nell’impiego civile del personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato”.
Con la citata proposta di legge i proponenti sostengono, in particolare, di voler:
- evitare che siano compromesse la dignità e la tutela della persona nel contesto lavorativo e sociale derivanti dal fatto che la normativa attualmente in vigore traccia un discrimen tra il personale militare dirigente e quello non dirigente, come se l’infermità potesse colpire solamente una parte dei militari, ma soprattutto restringe di molto il campo del reale aiuto che lo Stato ha il dovere di garantire a persone che sono state e che sono ancora, con il loro lavoro quotidiano e con la loro dedizione, al servizio dello Stato stesso;
- ampliare la tutela di questi soggetti, per ricambiare la loro dedizione al lavoro, pur mantenendo la struttura della disposizione che si intende modificare; per migliorare la tutela, infatti, viene estesa la portata della norma, nel rispetto della struttura della norma stessa.
Il testo della proposta di legge prevede infatti che:
- il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e in quello di ogni altra amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il personale militare suddetto transita presso ogni altra amministrazione pubblica, anche in deroga alle consistenze organiche dell’amministrazione di destinazione e che, qualora in quest’ultima non vi siano posizioni organiche vacanti, gli oneri retributivi restano a carico del Ministero della difesa, fino all’assorbimento del personale transitato nei quadri organici dell’amministrazione di destinazione, così come l’eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nell’amministrazione di destinazione;
- l’estensione della disciplina del transito al personale dirigente delle Forze armate fino al grado di colonnello;
- in caso di invalidità o infermità gravi o croniche, il personale militare transitato è trasferito presso sedi lavorative distanti al massimo 50 chilometri dal luogo di residenza e, ove non possibile, distanti al massimo 100 chilometri.
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