E’ stato pubblicato il testo della proposta di legge A.C. 1528, presentata dall’Onorevole Giuditta Pini (Partito Democratico), avente per oggetto “Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico e di applicazione di microtelecamere alle uniformi”.
Nella relazione alla sua proposta di legge l’Onorevole Pini afferma che:
- “Il compito delle Forze di polizia è certamente centrale per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini italiani. Tale ruolo attribuisce funzioni, ovviamente, molto delicate agli agenti di pubblica sicurezza, quindi è bene che a tali responsabilità corrispondano anche adeguati strumenti per la tutela dei cittadini da eventuali abusi del diritto che occasionalmente si potrebbero verificare”;
- È quindi “necessaria una normativa che renda più semplice l’identificazione del personale delle Forze di polizia tramite appositi strumenti”;
- “Accanto al tema dell’identificazione degli operatori delle Forze di polizia impegnati in operazioni di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, esiste quello, altrettanto sensibile e richiesto dagli stessi operatori delle Forze di polizia, dell’utilizzazione delle cosiddette «bodycam», ossia delle telecamere sulle divise”.
La proposta di legge si prefigge quindi l’obiettivo di facilitare l’identificazione degli agenti impiegati in servizi di ordine pubblico e di eventuali manifestanti che dovessero rendersi responsabili di atti violenti.
TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto)
1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l’uniforme di servizio, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.
Art. 2.
(Disposizioni in materia di codici
di identificazione alfanumerici)
1. Il
casco di protezione indossato dal personale delle Forze di polizia di cui
all’articolo 1 deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore un codice
alfanumerico che consenta l’identificazione dell’operatore che lo indossa.
2. L’amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli
agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il
casco.
3. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto
che impediscano l’identificazione dell’operatore. È fatto altresì divieto di
indossare caschi assegnati ad altri operatori nonché di indossare fazzoletti e
altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai
regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo, ovvero ad
alterarlo o a modificarne la sequenza.
4. Il codice alfanumerico di cui al comma 1 è altresì applicato:
a) all’uniforme indossata, nella parte superiore dell’uniforme o di un altro indumento identificativo in modo da essere chiaramente visibile sia davanti che da tergo;
b) sul gilet tattico.
5. Salvo
che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni del
presente articolo si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 6.000, e le sanzioni disciplinari
previste dall’ordinamento di appartenenza.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa,
stabilisce con proprio decreto le modalità di tenuta del registro di cui al
comma 2.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di microtelecamere)
1. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le divise del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato
nelle attività di cui all’articolo 1 sono dotate di microtelecamere, di seguito
denominate «bodycam», per l’eventuale ripresa di quanto avviene in
situazione di criticità per l’ordine pubblico.
2. Le bodycam sono attivate dai tecnici delle Forze di polizia a tale
fine preposti solo in caso di effettiva necessità e, in particolare, in caso di
concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell’ordine e della
sicurezza pubblica. Il materiale è registrato su schede di memoria consegnate
vuote agli operatori delle Forze di polizia prima dell’utilizzo. A conclusione
del servizio gli operatori consegnano le schede di memoria ai tecnici preposti,
che provvedono a riversarne le registrazioni a in un server protetto.
3. Le registrazioni effettuate dalle bodycam sono conservate fino a
quando non sia accertata la reale esistenza della situazione di pericolo per
l’ordine e la sicurezza pubblica; qualora tale situazione non si rilevi, le
relative registrazioni sono immediatamente cancellate dal server di cui
al comma 2.
4. In caso di notizia di reato, l’accesso alle registrazioni delle bodycam
è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del
codice di procedura penale.
5. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio
provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare
in relazione all’installazione delle bodycam e al trattamento dei dati
personali relativi alle registrazioni effettuate dalle stesse bodycam.
Art. 4.
(Disposizioni per il personale
autorizzato a operare non in uniforme)
1. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato in servizio di ordine pubblico, autorizzato per ragioni di servizio a operare non in uniforme, è fatto comunque divieto di indossare indumenti o segni distintivi che lo possano qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici e vigili del fuoco.
Art. 5.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.