E’ stato pubblicato il testo della proposta di legge A.C. 1912, presentata dall’Onorevole Riccardo Magi (Misto,+Europa-Centro Democratico), avente per oggetto “Disposizioni in materia di introduzione di codici identificativi per il personale delle Forze di polizia impegnato in servizio di ordine pubblico”.
Con la citata proposta di legge il proponente sostiene che è “ormai non procrastinabile la previsione di misure che consentano l’identificazione degli agenti impegnati in operazioni di ordine pubblico, anche perché episodi di uso ingiustificato della forza, come accaduto in passato, possono innescare pericolose generalizzazioni, specie se si riscontrano difficoltà rispetto all’accertamento delle responsabilità e delle relative sanzioni”.
Secondo l’Onorevole Magi, “l’introduzione dei codici identificativi sarebbe uno strumento non solo di garanzia per il cittadino, ma anche e soprattutto di maggiore tutela per tutti gli agenti che svolgono il proprio lavoro in maniera corretta”.
La proposta di legge si prefigge quindi l’obiettivo di “introdurre una normativa, in linea con gli standard internazionali, che preveda l’utilizzo di codici alfanumerici identificativi ben visibili sulle uniformi degli agenti impegnati in attività di ordine pubblico, finalizzati a consentire l’immediata identificazione dell’operatore che lo indossa”.
TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, è tenuto a indossare l’uniforme di servizio.
2. Il casco di protezione e le uniformi indossati dal personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico riportano sui due lati e sulla parte posteriore del casco di servizio, nella parte superiore dell’uniforme, sia sul petto sia sul dorso, nonché sul corpetto protettivo, un codice alfanumerico individuale, di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri o in condizioni di scarsa illuminazione, finalizzato a consentire l’immediata identificazione dell’operatore che lo indossa.
3. Per gli agenti esonerati dall’obbligo di indossare l’uniforme, il codice identificativo alfanumerico individuale deve essere apposto sui dispositivi di riconoscimento utilizzati dai medesimi agenti.
4. Le amministrazioni di appartenenza disciplinano le modalità di assegnazione dei codici identificativi alfanumerici individuali in modo da garantirne la casualità e la rotazione, nonché le modalità di tenuta del registro delle assegnazioni dei medesimi codici.
5. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altri operatori, nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo alfanumerico individuale ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.