E’ stato reso disponibile il testo della proposta di legge A.C. 3006 presentata dall’Onorevole Davide Galantino (primo firmatario) avente per oggetto “Disposizioni per la perequazione previdenziale in favore del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e delega al Governo per l’istituzione di una prestazione previdenziale integrativa destinata al medesimo personale”.
Nella relazione illustrativa alla proposta di legge, costituita da tre articoli, i proponenti hanno evidenziato come:
- “Nei prossimi anni, i ruoli del suddetto personale [leggasi: personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico] più esposti alla riduzione dell’importo della pensione saranno, molto probabilmente, il ruolo di truppa, il ruolo dei sergenti e il ruolo dei marescialli, poiché al personale di tali ruoli spetta in servizio il trattamento economico più penalizzante. L’impoverimento economico ricadrà socialmente sulle famiglie di ciascun militare che, ormai sessantenne, dopo quaranta anni di servizio attivo dedicato alle Forze armate, invece di dedicarsi a sé stesso e ai propri cari, sarà inevitabilmente costretto a svolgere lavori estemporanei per aumentare le proprie entrate”;
- “Già oggi coloro che godono del diritto alla pensione, per limiti contributivi, in regime di calcolo misto, stanno subendo per primi il taglio netto del 25 – 30 per cento in meno dell’importo dell’assegno di pensione rispetto all’ultimo stipendio goduto in servizio”;
- “A venticinque anni dall’adozione del sistema contributivo, nonostante le reiterate dichiarazioni di intenti e i perentori impegni assunti da più parti, il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, diversamente da quello di altri settori del pubblico impiego, non dispone ancora della possibilità di compensare, con i fondi pensione, l’inevitabile riduzione del trattamento pensionistico determinata dai nuovi metodi di calcolo, che delineano il profilo integralmente contributivo”;
- “Inoltre, dato il lungo tempo infruttuosamente trascorso, la previdenza complementare non sarebbe comunque sufficiente a garantire l’adeguata compensazione del trattamento pensionistico per il personale attualmente in servizio”.
Con tali premesse, il testo della proposta di legge prevede l’introduzione di una specifica modalità di computo della pensione annua per il personale di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età. Per tale personale l’importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, moltiplicando il montante individuale dei contributi per un coefficiente di trasformazione più favorevole, che coincide con quello previsto per l’età anagrafica utile all’accesso alla pensione di vecchiaia della generalità dei dipendenti pubblici.
In merito alla revisione del sistema pensionistico del comparto ricordiamo che, oltre alla presente proposta di legge, sono stati presentati anche i disegni di legge A.S. 2240 e A.S. 2180, nonché la proposta di legge A.C. 3277.
TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonché dall’articolo 992 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza per il grado rivestito, l’importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, utilizzando il coefficiente di trasformazione previsto per l’età anagrafica di sessantacinque anni, in conformità ai coefficienti di trasformazione previsti dalla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e dalla tabella A di cui all’allegato 2 annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 247.
2. L’articolo 1864 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
«Art. 1864. – (Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria) – 1. Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all’atto del collocamento in ausiliaria viene determinato in base al coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, rideterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della stessa legge. Se il collocamento in ausiliaria avviene per il raggiungimento dei limiti di età, il trattamento pensionistico viene determinato, nella parte contributiva, utilizzando il coefficiente di trasformazione previsto per l’età anagrafica di sessantacinque anni e applicando l’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di cessazione dall’ausiliaria se superiore a quello applicato all’atto del congedo e computando anche le ritenute previdenziali da operare a carico dello Stato e del dipendente nelle misure previste per il trattamento retributivo in attività di servizio, sull’ammontare complessivo della pensione, dell’indennità di ausiliaria e degli altri assegni percepiti durante gli eventuali periodi di richiamo».
Art. 2.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della Cassa di previdenza delle Forze armate prevista dall’articolo 74 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati dal comma 4 del presente articolo.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della difesa ed è successivamente trasmesso alle Camere perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il predetto termine, il decreto legislativo è adottato anche in mancanza dei pareri.
3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei criteri direttivi indicati dal comma 4, può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.
4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione di uno o più fondi previdenziali integrativi per i volontari in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare;
b) mantenimento dell’indipendenza delle gestioni separate dei fondi previdenziali integrativi previsti dall’articolo 1913 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, compresi i fondi istituiti ai sensi della lettera a) del presente comma;
c) abolizione dell’assegno speciale previsto dall’articolo 1915 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e allineamento delle aliquote dell’indennità supplementare e dei contributi obbligatori previste, rispettivamente, dagli articoli 1914 e 1916 del medesimo codice per i soggetti iscritti ai fondi di cui alla lettera b) del presente comma;
d) tutela dei diritti acquisiti dei soggetti iscritti ai fondi previdenziali integrativi previsti dall’articolo 1913 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
e) armonizzazione dei termini di pagamento dell’indennità supplementare prevista dall’articolo 1914 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per i soggetti iscritti ai fondi entro sei mesi dalla data di cessazione dal servizio;
f) applicazione ai soggetti iscritti ai fondi delle disposizioni dell’articolo 1919 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di corresponsione dell’indennità supplementare e di restituzione dei contributi versati ai soggetti cessati dal servizio senza diritto alla pensione o transitati in altri ruoli della pubblica amministrazione.
Art. 3.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati in 30.000.000 di euro per l’anno 2022, in 60.000.000 di euro per l’anno 2023, in 90.000.000 di euro per l’anno 2024, in 120.000.000 di euro per l’anno 2025, in 150.000.000 di euro per l’anno 2026, in 180.000.000 di euro per l’anno 2027, in 210.000.000 di euro per l’anno 2028, in 240.000.000 di euro per l’anno 2029, in 270.000.000 di euro per l’anno 2030 e in 300.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.