E’ stato reso disponibile il testo della proposta di Legge A.C. 3277 presentata dall’Onorevole Teresa Manzo (M5S – primo firmatario) avente per oggetto “Disposizioni in materia di trattamento pensionistico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
Nella relazione illustrativa al progetto di legge, costituito da quattro articoli, i proponenti hanno evidenziato come:
- il nostro ordinamento, in particolare l’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, riconosce la specificità del ruolo e dello stato giuridico di tale personale anche ai fini della tutela pensionistica e previdenziale, in relazione alla peculiarità dei compiti, alle limitazioni personali che ne derivano e ai requisiti di efficienza operativa richiesti;
- tale personale risulta, però, svantaggiato rispetto al resto del pubblico impiego sul versante previdenziale, in conseguenza dell’introduzione del metodo di calcolo contributivo. In tale sistema, infatti, l’importo lordo annuo del trattamento pensionistico si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale con un coefficiente di trasformazione, che aumenta in proporzione all’età di pensionamento;
- i coefficienti attualmente in vigore sono articolati in funzione dei requisiti anagrafici previsti per l’accesso al pensionamento da parte della generalità dei dipendenti pubblici. Tali coefficienti risultano fortemente penalizzanti per le categorie di personale per i quali sono previste età massime di pensionamento inferiori rispetto a quelle vigenti per i restanti lavoratori. Tra questi vi è il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, i cui ordinamenti prevedono, per il pensionamento cosiddetto «di vecchiaia», limiti di età diversi, in relazione al grado rivestito, ma comunque più bassi rispetto a quelli previsti per la generalità del personale del pubblico impiego;
- anche restando in servizio fino al massimo di età previsto dal proprio ordinamento, questo personale non riesce a raggiungere i coefficienti di trasformazione più favorevoli, che la legge fissa al raggiungimento di età avanzate. Questa circostanza, aggravata dalla mancata istituzione per tale personale delle forme di previdenza complementare previste dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, crea una situazione di estremo svantaggio per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel momento del pensionamento;
- il personale che accede attualmente alla pensione, essendo stato assunto prima del 1996, può ancora godere di una parte del trattamento pensionistico calcolato con il metodo retributivo, una circostanza che in parte allevia la penalizzazione prodotta dal meccanismo di calcolo contributivo. La componente calcolata con il sistema retributivo è però destinata, negli anni, ad assottigliarsi sempre di più, rendendo la penalizzazione sempre maggiore. Per i «nuovi assunti», in servizio dal 1° gennaio 1996, ai quali sarà applicato il calcolo «contributivo puro», la situazione si farà davvero difficile, considerando che non sarà loro garantita neppure la percentuale del 60 per cento dell’ultimo stipendio già individuata dalla legge finanziaria del 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) quale limite minimo insuperabile nel rapporto tra pensione e ultima retribuzione percepita (cosiddetto «tasso di sostituzione»);
- non è, d’altro canto, ipotizzabile prevedere un innalzamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia, che sarebbe incompatibile con la peculiarità delle funzioni svolte dal personale del comparto.
I proponenti hanno quindi evidenziato l’urgenza e la non rinviabilità di un intervento legislativo volto a ridefinire i coefficienti di trasformazione applicabili per questo personale all’atto del pensionamento «per vecchiaia», in modo da renderli aderenti agli attuali limiti ordinamentali. Si tratta, quindi, di intervenire con una norma di equità contributiva, equiparando il coefficiente di trasformazione indicato per il pubblico impiego al momento di accedere al pensionamento per limiti di età, lasciando inalterato il montante contributivo.
Il testo della relazione introduttiva e della stessa proposta di legge riprende sostanzialmente i contenuti del Disegno di Legge A.S. 2180 presentato dalla Senatrice Roberta Pinotti (PD – prima firmataria) avente per oggetto “Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico” (Clicca qui).
TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al sistema di calcolo della pensione annua del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonché dall’articolo 992 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza per il grado rivestito, l’importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, utilizzando il coefficiente di trasformazione previsto per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia dei dipendenti pubblici civili, di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo quanto stabilito dalla tabella A dell’allegato 2 annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e dalla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 2.
(Aggiornamento dei coefficienti di trasformazione)
1. In caso di rideterminazione dei requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di revisione dei coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A dell’allegato 2 alla legge n. 247 del 2007 e alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il coefficiente di trasformazione da applicare al personale di cui all’articolo 1 della presente legge è da ritenere automaticamente adeguato a quello in vigore per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al pensionamento di vecchiaia del dipendente pubblico civile.
Art. 3.
(Maggiorazione della base pensionabile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolare sull’ultimo stipendio, compresa la retribuzione individuale di anzianità e con le medesime modalità previste per il corrispondente personale delle Forze di polizia dall’articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, come rideterminate dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Art. 4.
(Copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge, stimati in 36.170.000 euro per l’anno 2022, in 68.340.000 euro per l’anno 2023, in 100.510.000 euro per l’anno 2024, in 132.680.000 euro per l’anno 2025, in 165.850.000 euro per l’anno 2026, in 199.020.000 euro per l’anno 2027, in 232.190.000 euro per l’anno 2028, in 268.360.000 euro per l’anno 2029, in 300.530.000 euro per l’anno 2030 e in 332.700.000 euro annui a decorrere dall’anno 2031, si provvede con le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.