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Nel corso della riunione n. 661 del 22 settembre 2021 la Commissione parlamentare Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) della Camera dei Deputati ha approvato il testo base unificato da adottare per il prosieguo dell’esame relativamente ai progetti di legge aventi per oggetto “Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale” (C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto)

      1. La presente legge disciplina, ai sensi dell’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le forme di coordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.
      2. La presente legge reca altresì disposizioni per la polizia locale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
      3. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all’articolo 6, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.
      4. La presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con la disposizione di cui all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2.
(Definizioni)

      1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nell’ambito delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, ai fini della presente legge si intendono:

          a) funzione di polizia locale: l’insieme delle attività degli organi di polizia locale dirette all’attuazione della sicurezza urbana;

          b) servizio di polizia locale: il servizio pubblico non economico dipendente dall’ente locale per esercitare la funzione di polizia locale in modo efficiente, efficace e con continuità operativa;

          c) personale appartenente al servizio di polizia locale: il personale assegnato al servizio di polizia locale in via continuativa, che assicura l’esercizio della funzione di polizia locale nell’ambito delle attribuzioni stabilite dall’ordinamento legislativo;

          d) soggetto titolare della funzione di polizia locale: la regione, il comune e gli altri enti locali, diversi dal comune, che svolgono la funzione di polizia locale di cui sono titolari a mezzo di servizio appositamente organizzato.

Capo II
POLITICHE INTEGRATE PER
LA SICUREZZA

Art. 3.
(Regolamenti di Polizia urbana)

      1. I consigli comunali adottano, ai sensi dell’articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto della legislazione statale e regionale, il regolamento di Polizia urbana, che costituisce uno degli strumenti per realizzare le politiche locali di sicurezza indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge, prevedendo gli obblighi e i divieti necessari per migliorare le condizioni di vita nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
      2. Ferma restando la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, i regolamenti di Polizia urbana sono finalizzati a prevenire e contrastare i fenomeni di degrado urbano e possono prevedere obblighi e divieti: per assicurare l’uso e il mantenimento del suolo pubblico; la piena fruizione dello spazio pubblico; il decoro urbano; la tutela della quiete pubblica e la tranquillità della vita delle persone e per prevenire e rimuovere le condizioni ambientali e sociali che possono favorire l’insorgere di fenomeni dannosi alle popolazioni locali sotto il profilo della criminalità e dell’emergenza igienico-sanitaria.

Art. 4.
(Scambio di informazioni per il sistema di sicurezza urbana)

      1. Ai fini dell’attuazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana, i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, anche al di fuori degli accordi di cui all’articolo 5, si scambiano informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza e, in particolare, a fini di prevenzione, sui fenomeni che sono potenzialmente generatori di degrado e di insicurezza e sulle loro tendenze evolutive. Allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni con modalità telematica, i medesimi soggetti adottano piattaforme digitali tra loro compatibili, anche attraverso l’interconnessione con le centrali operative territoriali tra loro collegate.
      2. I comuni capoluogo, le province, le città metropolitane e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, effettuano una raccolta e una mappatura dei principali indicatori di degrado e di potenziale allarme sociale presenti nei rispettivi territori, trasmettono tali elaborazioni al Ministero dell’interno e, previo nulla osta statale, elaborano i dati di tali analisi.

Art. 5.
(Accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza).

      1. Gli accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza prevedono azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli enti locali e dalle regioni con la responsabilità e con la competenza esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.
      2. I comuni, anche in forma associata, le province, le città metropolitane e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, possono stipulare accordi territoriali che, anche attraverso il coinvolgimento delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, consentano la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza urbana, nei seguenti ambiti di intervento:

          a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;

          b) interconnessione, a livello regionale e tra i capoluoghi di regione, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia dello Stato e regolamentazione per l’utilizzo in comune di sistemi tecnologici di sicurezza finalizzati al controllo delle aree e delle attività comportanti rischio;

          c) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le polizie locali, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l’integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali altre attività;

          d) formazione e aggiornamento professionali integrati tra operatori della polizia locale, delle Forze di polizia dello Stato e altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche integrate per la sicurezza;

          e) promozione e governo delle collaborazioni con le associazioni di cittadini non armati per lo sviluppo di politiche e interventi locali di sicurezza urbana ovvero per prevenire e contenere situazioni di disagio sociale.


          3. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:

          a) cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall’Unione europea;

          b) cooperazione in ordine alla riqualificazione e al risanamento di edifici dismessi o di aree urbane degradate;

          c) comunicazione pubblica ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;

          d) ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate di sicurezza.

      4. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e adeguatezza, possono stipulare accordi con lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 2 e 3.

Art. 6.
(Raccordo istituzionale per l’attuazione delle politiche integrate per la sicurezza).

      1. I soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all’articolo 5 procedono, con cadenza almeno semestrale, in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla verifica dello stato di attuazione degli accordi stessi.
      2. In relazione ai risultati riscontrati in seguito alla verifica, i soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all’articolo 5 adottano le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli accordi stessi.
      3. È istituita presso ogni regione una conferenza regionale per la sicurezza urbana.
      4. Il Ministro dell’interno, sentito il Presidente della giunta regionale, convoca, con cadenza almeno semestrale, la conferenza regionale per la sicurezza urbana. La conferenza è presieduta dal Ministro dell’interno o da un suo delegato ed è composta dal Presidente della Regione o da un suo delegato, dal prefetto del capoluogo della regione, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dal sindaco della città metropolitana, ove tale ente sia costituito. Il Ministro dell’Interno sentito il Presidente della giunta regionale può nominare con proprio decreto ulteriori componenti della conferenza.
      5. La conferenza regionale per la sicurezza urbana si avvale permanentemente di un comitato tecnico paritetico composto da rappresentanti delle prefetture uffici territoriali del Governo della regione e da membri designati dalla regione dagli enti locali. Il comitato tecnico svolge un’azione complessiva di monitoraggio degli accordi e di raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo e con gli enti locali sui temi della sicurezza urbana.

Capo III
NORME PER IL COORDINAMENTO TRA LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO E LA POLIZIA LOCALE

Art. 7.
(Funzioni di polizia locale).

      1. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell’ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti associati o convenzionati, esercita:

          a) funzioni di polizia amministrativa locale;

          b) funzioni di polizia edilizia dirette al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;

          c) funzioni di tutela del consumatore;

          d) funzioni di polizia ambientale e ittico venatoria che consistono nell’espletamento di funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, nonché di vigilanza sull’esercizio dell’attività ittico venatoria;

          e) funzioni di polizia stradale, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

          f) funzioni di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

          g) funzioni di pubblica sicurezza, al fine di collaborare, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 1 aprile 1981, n.121, nell’ambito delle attribuzioni previste dall’articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l’autorità di pubblica sicurezza e con le forze di polizia.

          h) funzioni di vigilanza sull’integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

          i) funzioni di polizia tributaria limitatamente alle materie e ai servizi di competenza dell’ente d’appartenenza;

          l) funzioni attinenti alla gestione di servizi d’ordine, di vigilanza e di scorta;

          m) funzioni di soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;

          n) funzioni di supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;

          o) compiti di segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;

          p) funzioni di informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti;

          q) funzioni attinenti alla predisposizione di servizi, nonché di collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle Regioni.

      2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere e), f), m), p) e q), sono esercitate sull’intero territorio provinciale o metropolitano del Comune di appartenenza.


      3. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni per quanto di competenza, secondo quanto disposto dalla legge statale o regionale in attuazione dell’articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino all’adozione di una loro diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all’attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.
      4. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell’irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni, alle città metropolitane e alle province, avvalendosi dei corpi di polizia locale.
      5. Le funzioni di polizia locale sono svolte dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni secondo le competenze stabilite per legge.

Art. 8.
(Qualifiche del personale della polizia locale)

      1. Le qualifiche del personale appartenente al servizio di polizia locale si articolano in:

          a) agenti;

          b) agenti/sottufficiali addetti al coordinamento di altri operatori;

          c) ufficiali addetti al coordinamento e controllo;

          d) ufficiali responsabili di organizzazioni complesse;

          e) comandanti dei corpi di polizia locale.

      2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono conferite dal sindaco o dal presidente della provincia o della città metropolitana all’atto dell’assunzione in ruolo o dei successivi avanzamenti di carriera.


      3. Le qualifiche di cui al comma 1 sono comprensive della qualità di:

          a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai comandanti, ai responsabili di area, agli addetti al coordinamento e controllo e agli addetti al controllo ai sensi della lettera b-bis) del comma 1 del citato articolo 57 del medesimo codice, introdotta dall’articolo 23, comma 9, della presente legge;

          b) agente di pubblica sicurezza limitatamente all’ambito territoriale dell’ente di appartenenza o degli enti associati, nonché, quando necessario, per lo svolgimento del servizio, anche fuori da tale ambito;

          c) agente di polizia tributaria, limitatamente alle attività di vigilanza relative ai tributi locali.

      4. Al fine del conferimento dell’incarico da parte dell’ente di appartenenza, l’operatore di polizia locale deve soddisfare le seguenti condizioni.

          a) cittadinanza italiana;

          b) godimento dei diritti civili e politici;

          c) assenza di procedimenti penali in corso;

          d) non aver riportato alcuna condanna a pena detentiva;

          e) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

          f) non avere reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero avere revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;

          g) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati;

          h) non essere stato destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

          i) requisiti psicofisici e di età analoghi a quelli previsti per l’accesso alla Polizia di Stato.

      5. Il Prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, del presidente della provincia o del presidente della città metropolitana, la qualità di agente di pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione dopo aver accertato che sussistano le condizioni indicate al comma 4.
      6. Il Prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 4 e conseguentemente decadono le qualifiche di cui al comma 2.
      7. Il comandante è responsabile verso il sindaco, il presidente della giunta provinciale o il sindaco della città metropolitana dell’attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall’ente in riferimento alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale. È responsabile in via esclusiva della disciplina, dell’addestramento, della formazione e dell’impiego tecnico operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori della polizia locale sono tenuti ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
      8. Al personale appartenente al servizio di polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalle leggi regionali e dal regolamento del rispettivo corpo. Distacchi e comandi possono essere autorizzati esclusivamente per finalità riferite alle funzioni di polizia locale e purché l’operatore rimanga soggetto alla disciplina dell’organizzazione di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi è consentita previo nulla osta delle amministrazioni interessate.
      9. Con decreto del Ministero dell’interno, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la foggia delle uniformi, i distintivi di grado, omogenei a quelli previsti per le forze di polizia dello Stato, nonché le livree dei veicoli in dotazione alla polizia locale, valide su tutto il territorio nazionale.

Art. 9.
(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

      1. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni singoli e associati, le città metropolitane e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale. A tale fine costituiscono corpi di polizia locale, a carattere municipale, intercomunale, provinciale o metropolitano.
      2. Il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco della città metropolitana, il presidente dell’ente in forma associativa fra enti locali, nell’esercizio delle funzioni di competenza, vigilano sul funzionamento del servizio di polizia locale.
      3. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall’articolo 117, secondo comma, lettera h), e quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l’istituzione e l’organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale.
      4. L’autorità giudiziaria, anche in base ad appositi accordi con il sindaco o il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso il personale della polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.
      5. Qualora l’autorità giudiziaria, ai sensi del comma 4, disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico del Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nell’esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), della presente legge, il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante del corpo di polizia locale.
      7. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all’ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza.
      8. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni del personale della polizia locale nel territorio regionale per l’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

          a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;

          b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d’intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;

          c) in ausilio delle altre polizie locali, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

Art. 10.
(Regolamenti del servizio di polizia locale).

      1. Fermi restando i compiti e le funzioni gestionali del Comandante di polizia locale, i comuni, le province, le città definiscono con propri regolamenti l’organizzazione dei servizi di polizia locale di propria competenza, nel rispetto dei parametri determinati dalle regioni stesse. Ogni ente, in cui è istituito un servizio di polizia locale, deve assicurare che lo stesso sia organizzato con modalità tali da garantirne l’efficienza e l’efficacia. Il servizio di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né essere posto alle dipendenze del responsabile di un diverso settore amministrativo, costituendo struttura apicale dell’Ente.
      2. I regolamenti adottati dagli enti locali ai sensi del comma 1 sono comunicati alla regione e al Ministero dell’interno per il tramite del prefetto competente per territorio.

Capo IV
PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO TRA I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 11.
(Funzioni e compiti delle regioni)

      1. La funzione di polizia locale e la potestà delle regioni in materia di polizia locale sono esercitate nel rispetto delle norme e dei princìpi della presente legge. La finalità della legislazione regionale è l’attuazione di un efficace coordinamento tra enti, utile ad elevare le capacità professionali e ad assicurare l’uniformità dell’offerta del servizio di polizia locale sull’intero territorio della regione.
      2. Al fine di definire requisiti unitari per l’istituzione e l’organizzazione dei corpi di polizia locale, nonché per la qualificazione del personale, le regioni, nell’ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, disciplinano:

          a) le norme generali per l’ordinamento del servizio di polizia locale;

          b) la tipologia e l’obbligo di forme associative, anche su base provinciale, affinché il servizio di polizia locale venga svolto senza soluzione di continuità temporale e con adeguati standard quantitativi e qualitativi, definiti in Conferenza regionale per la sicurezza urbana di cui al precedente articolo 6, comma 3. I corpi di polizia locale, oltre a garantire efficienza ed efficacia nello svolgimento di tutte le funzioni di cui al precedente articolo 7, nella fascia oraria diurna, dovranno garantire nelle ore serali/notturne, e in particolare nella fascia oraria dalle ore 20 alle ore 8, almeno un servizio di pronto intervento in materia di polizia stradale e infortunistica stradale adeguato quantitativamente e qualitativamente alle esigenze del territorio di competenza;

          c) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e degli strumenti informatici utili a standardizzare aspetti procedurali e di gestione dei dati per l’ottimale svolgimento della funzione di polizia locale;

          d) la formazione e l’aggiornamento professionale del personale di nuova assunzione e di quello già in servizio, mediante la promozione di strutture formative per la polizia locale, in concorso con gli enti locali e con le forze di polizia dello Stato;

          e) l’istituzione dell’elenco pubblico dei Comandanti dei corpi di polizia locale diviso per categoria di appartenenza e degli idonei allo svolgimento delle funzioni, di cui al successivo articolo 14 della presente legge, stabilendone i requisiti e le procedure per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione.

Art. 12.
(Formazione per la polizia locale)

      1. Al fine di garantire il consolidamento e l’aggiornamento delle competenze utili a svolgere nel modo più efficace il servizio di polizia locale, ogni regione promuove piani formativi iniziali e di aggiornamento del personale della polizia locale. Le regioni, anche in forma associata, definiscono i percorsi didattici idonei per la formazione iniziale per gli agenti, gli ufficiali e i comandanti e curano la predisposizione di piani formativi per l’aggiornamento del personale dei corpi di polizia locale.
      2. Le regioni assicurano l’istituzione di un’accademia regionale o sovraregionale per la formazione degli agenti e degli ufficiali. Presso l’accademia si svolgono i percorsi di formazione iniziale e di qualificazione. Il Dipartimento di pubblica sicurezza-Polizia di Stato garantisce ad ufficiali e comandanti alta formazione professionale attraverso percorsi che assicurino omogenea preparazione su tutto il territorio nazionale. L’Accademia regionale e gli istituti della Polizia di Stato assicurano i corsi di aggiornamento.
      3. Le regioni promuovono la stipulazione di convenzioni con le università presenti nel territorio per l’istituzione di corsi accademici attinenti alle materie utili all’ottimale svolgimento della funzione di polizia locale, che comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecnico investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche.

Art. 13.
(Funzioni associate di polizia locale)

      1. Le regioni individuano gli ambiti territoriali adeguati per l’esercizio della funzione di polizia locale in armonia con le altre funzioni degli enti locali e secondo i seguenti criteri generali:

          a) ponderazione delle specificità territoriali;

          b) rispetto della contiguità territoriale, salve deroghe;

          c) conseguimento dell’efficacia, continuità e adeguatezza del servizio, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 11, comma 2, lettera b), della presente legge;

          d) adeguato bacino demografico.

      2. Nella gestione associata della funzione di polizia locale, al servizio di polizia locale deve essere conferito l’insieme delle funzioni individuate all’articolo 7.
      3. Le regioni incentivano la gestione associata della funzione di polizia locale attraverso le unioni di comuni. Negli atti costitutivi delle forme associative stabili deve essere prevista l’adozione di un regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio e le modalità di svolgimento nel territorio di competenza nonché per individuare l’organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e di vigilanza.
      4. Le regioni promuovono politiche volte a favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi per l’istituzione di corpi di polizia locale intercomunale in forma associata, con un numero minimo di operatori stabilito con deliberazione della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Le funzioni della polizia locale sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione inferiore ad un numero di abitanti stabilito con deliberazione della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. in fase di prima attuazione ed entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni, le province, le città metropolitane e le associazioni di enti locali, potranno sviluppare piani assunzionali, avendone la disponibilità finanziaria, anche in deroga ai vincoli normativi specifici, finalizzati al raggiungimento di minimi standard quantitativi e qualitativi, previsti dal precedente comma 4 del presente articolo e dall’articolo 11, comma 2, lettera b), della presente legge.

Art. 14.
(Elenchi pubblici dei comandanti dei corpi di polizia locale).

      1. Le regioni provvedono all’istituzione e all’aggiornamento degli elenchi pubblici regionali dei comandanti dei corpi di polizia locale di cui all’articolo 8, comma 1, e degli idonei allo svolgimento della funzione. È consentita l’iscrizione in più elenchi regionali.
      2. L’incarico di comandante, individuato ai sensi della vigente normativa per l’accesso al pubblico impiego, può essere attribuito solo a personale di comprovata formazione ed esperienza con riferimento ai compiti specifici e alla dimensione del corpo, tra coloro che sono inseriti negli elenchi di cui al comma 1, e che abbiano i seguenti requisiti minimi:

          a) titolo di studio laurea in materie giuridiche, amministrative ed economiche;

          b) anzianità nell’area vigilanza di almeno cinque anni.

      3. L’idoneità di cui al comma 1 del presente articolo si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo in presenza, con esame finale, organizzato dalle regioni e disciplinato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


      4. In sede di prima attuazione della presente legge sono considerati idonei:

          a) i comandanti dei corpi di polizia municipale e i responsabili dei servizi di polizia locale di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, che siano inquadrati nella categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali;

          b) i dirigenti di polizia locale.

      5. L’inserimento in un elenco pubblico regionale dei Comandanti dei Corpi di polizia locale abilita l’iscritto a partecipare a concorsi o selezioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo anche nelle altre regioni, aventi gli stessi requisiti di iscrizione nell’elenco.
      6. Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo v
STRUMENTI, DOTAZIONI E ISTITUTI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 15.
(Armamento del personale della polizia locale)

      1. Il personale della polizia locale porta senza licenza le armi di cui è dotato anche fuori dall’ambito territoriale dell’ente di appartenenza.
      2. Le modalità di porto dell’arma di cui al comma 1 del presente articolo sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì stabiliti:

          a) i requisiti soggettivi richiesti per l’affidamento delle armi;

          b) i casi di revoca o di sospensione dell’affidamento stesso;

          c) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, compresi gli strumenti di autodifesa, individuati in relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di polizia dello Stato;

          d) le modalità di tenuta e di custodia delle armi;

          e) i criteri per l’addestramento all’uso delle armi anche presso i poligoni di tiro autorizzati.

Art. 16.
(Strumenti di autotutela)

      1. L’elenco degli strumenti di autotutela e le modalità di utilizzo sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il personale della polizia locale, nello svolgimento del servizio, oltre all’arma, deve essere dotato di strumenti utili alla tutela della propria incolumità personale.
      3. Gli operatori della polizia locale nello svolgimento di servizi esterni possono essere dotati di strumentazioni di geolocalizzazione e videoregistrazione delle attività.

Art. 17.
(Patente di servizio e veicoli targati polizia locale)

      1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai corpi di polizia locale.
      2. La patente di servizio è rilasciata secondo le modalità previste con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dal comma 2 dell’articolo 139 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La patente di servizio è rilasciata previa frequenza di un corso teorico-pratico che prevede anche simulazioni di guida in emergenza ed è valida in tutto il territorio nazionale. La validità della patente di servizio è subordinata alla validità della patente civile posseduta dall’appartenente alla polizia locale.
      3. Al personale della polizia locale di nuova assunzione è rilasciata la patente prevista dal comma 1 del citato articolo 139 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando:

          a) presti servizio presso un corpo o servizio di polizia locale;

          b) abbia conseguito una delle patenti di guida previste dall’articolo 116, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

          c) abbia partecipato e concluso con profitto l’apposito corso teorico-pratico di cui al comma 2.

      4. Agli appartenenti alla polizia locale in servizio da più di un anno alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano conseguito una delle patenti di guida previste dall’articolo 116, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è rilasciata di diritto la patente di servizio di cui al comma 1 del presente articolo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni comunicano al prefetto competente per territorio i nominativi degli appartenenti alla polizia locale in servizio da più di un anno e privi della patente di cui al comma 1, affinché il prefetto rilasci loro tale patente entro tre mesi dalla comunicazione.
      5. Ai veicoli in dotazione alla polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative della appartenenza alla polizia locale ai sensi dell’articolo 93, comma 11, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell’articolo 246, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Tali veicoli possono essere condotti solo da personale in possesso della patente di servizio di cui al comma 1 ed essere utilizzati solo per i servizi di istituto. Essi sono esentati dal pagamento dei pedaggi autostradali.

Art. 18.
(Accesso alle banche di dati pubbliche utili allo svolgimento del servizio di polizia locale).

      1. I servizi di polizia locale possono accedere a titolo gratuito ai dati contenuti nelle banche di dati gestite dal Ministero dell’interno.
      2. Mediante regolamento, adottato con decreto del Ministro dell’interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per l’accesso dei servizi di polizia locale ai dati di cui all’articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come da ultimo modificato dall’articolo 23, comma 3, della presente legge. Il regolamento deve assicurare l’accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, alle licenze di polizia, ai precedenti penali e di polizia nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose.
      3. I servizi di polizia locale trasmettono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati nonché di quelle di polizia amministrativa, secondo modalità individuate con il regolamento di cui al comma 2.
      4. I servizi di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Sono altresì esentati dal pagamento delle tasse di concessione per le licenze di esercizio di impianto radio e di videosorveglianza.

Art. 19.
(Numero unico di emergenza 112).

      1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposto e disciplinato il collegamento tra il numero unico d’emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale.

Art. 20.
(Disposizioni in materia di contrattazione)

      1. Dopo il comma 1-ter dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

          «1-quater. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato secondo autonome disposizioni ordinamentali».

      2. In sede di contrattazione sono adottate apposite misure in grado di valorizzare le specificità delle strutture di polizia locale e l’articolazione funzionale del relativo personale. Al fine di tenere conto delle specificità delle professionalità presenti nelle strutture della polizia locale e delle attività da esse svolte, nell’ambito del Comparto funzioni locali e ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite apposite sezioni: una per il personale dirigenziale e una per quello non dirigenziale, con costituzione di autonomo e separato fondo.
      3. Al personale della polizia locale è garantita un’adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l’istituzione di specifici collegi elettorali, in conformità all’articolo 42, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
      4. Al fine di garantire le specificità della polizia locale e della relativa articolazione funzionale, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione integrativa per la polizia locale è basata su una quota di salario accessorio definita dal contratto collettivo nazionale del lavoro, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione.
      5. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ognuno in base alla propria competenza, definiscono un codice di comportamento della polizia locale in armonia, per quanto compatibile, con il codice in vigore per le Forze di polizia dello Stato.

Art. 21.
(Disposizioni previdenziali, assicurative e di tutela degli appartenenti alla polizia locale)

      1. Agli appartenenti alla polizia locale si applicano, in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica disposizioni definite per la categoria. Si applica la disciplina vigente per le altre Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
      2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato, ed è stabilita una nuova disciplina in materia di infortuni sul lavoro e di assenze per malattia degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 5.
      3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i trattamenti pensionistici e i requisiti per l’accesso alla pensione degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 5.
      4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le speciali elargizioni e i riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 5.
      5. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, nel limite di spesa complessiva pari a 120 milioni di euro annui, si provvede fino a 100 milioni mediante il versamento all’entrata del bilancio dello Stato dell’8 per cento delle risorse annue di cui all’articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte di ciascun comune, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al presente articolo, e per 20 milioni mediante ricorso alle risorse di cui all’articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
      6. Nei procedimenti a carico degli appartenenti alla polizia locale per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, si applica l’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Continua a rimanere attribuito ai comuni il pagamento delle spese legali degli appartenenti alla polizia locale nel caso di procedimenti di responsabilità civile o penale promossi nei loro confronti per fatti o atti direttamente connessi allo svolgimento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, fin dall’instaurazione del procedimento. Nel caso in cui l’appartenente alla polizia locale sia condannato in via definitiva in un procedimento penale per cui l’amministrazione di appartenenza aveva anticipato le spese legali, lo stesso è tenuto a rifonderle. Nel caso in cui l’appartenente alla polizia locale venga assolto, anche con sentenza non definitiva, l’amministrazione rimborsa senza ritardo le spese legali sostenute dall’appartenente alla polizia locale e gli anticipa le spese eventualmente da sostenere per i gradi di giudizio successivi, ferma restando la ripetizione di tali spese qualora intervenga condanna con sentenza definitiva.

Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. MODIFICHE DI NORME

Art. 22.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. Le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale della polizia locale sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 dell’articolo 8 anche nei casi in cui la qualifica di agente pubblica sicurezza non sia stata richiesta dall’ente di appartenenza.
      3. Il personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ha esercitato il diritto di obiezione di coscienza e che non intende revocarla, è trasferito ad altro servizio dell’ente di appartenenza, entro un anno dalla medesima data, conservando la categoria e la posizione economica in godimento alla data del trasferimento.
      4. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio alle condizioni e con le modalità previste dall’articolo 17, comma 4.
      5. In sede di prima applicazione della presente legge, la qualifica di ufficiale è attribuita al personale dei servizi di polizia locale inquadrato nella categoria D del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli enti locali e al personale dei medesimi servizi avente qualifica dirigenziale.
      6. In sede di prima applicazione della presente legge, la qualifica di addetto al coordinamento può essere attribuita al personale dei servizi di polizia locale inquadrato nella categoria C del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli enti locali, individuato, previa selezione, dall’ente di appartenenza sulla base delle specifiche esigenze organizzative.
      7. Le amministrazioni comunali dei comuni che, in attuazione della presente legge, procedono all’associazione degli esistenti corpi e servizi di polizia locale, entro tre mesi dalla costituzione dei corpi di polizia locale associati, convocano le organizzazioni sindacali rappresentative e la rappresentanza sindacale unitaria per procedere a uniformare il salario accessorio degli appartenenti a tali corpi, assicurando comunque un trattamento economico almeno pari a quello già in godimento. Il presente comma si applica anche in caso di corpi di polizia locale associati già esistenti i cui appartenenti non beneficino di un salario accessorio uniformato.
      8. Al fine di procedere agli adempimenti di cui al presente articolo, i comuni possono usufruire delle entrate derivanti dagli articoli 16 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall’articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
      9. I servizi di polizia locale sono autorizzati a mantenere le dotazioni e l’uso delle proprie uniformi storiche per lo svolgimento di particolari servizi di rappresentanza.

Art. 23.
(Abrogazione e modificazione di norme)

      1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.
      2. Al primo comma dell’articolo 30 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: «ed ai Corpi armati dello Stato» sono inserite le seguenti: «nonché ai corpi di polizia locale limitatamente all’assolvimento dei propri compiti d’istituto».
      3. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il secondo comma dell’articolo 9 è inserito il seguente: «L’accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai servizi di polizia locale»;

          b) al secondo comma dell’articolo 20, le parole: «e del Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e dal comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo».

      4. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera e) del comma 1 dell’articolo 12 è sostituita dalla seguente: «e) ai corpi di polizia locale;»;

          b) all’articolo 208 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-ter. Una quota pari all’8 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata al finanziamento del fondo per gli appartenenti alla polizia in materia infortunistica, assicurativa, previdenziale e relativamente ad altre particolari tutele assistenziali, ovvero per l’adeguamento degli standard minimi quantitativi e qualitativi dei corpi di polizia locale disposti dalla normativa regionale».

      5. All’articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli appartenenti alla polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

          b) al comma 1-bis, le parole: «ivi indicato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121,»

          c) alla rubrica, la parola: «municipale» è sostituita dalla seguente: «locale».

      6. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all’articolo 636, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei corpi di polizia locale»;

          b) all’articolo 2098, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato,» sono inserite le seguenti: «per l’assunzione in un corpo di polizia locale».

      7. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle Forze armate e di Polizia» sono inserite le seguenti: «dello Stato e della polizia locale».
      8. Al comma 1 dell’articolo 6 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «e soccorso pubblico» sono inserite le seguenti: «, nonché agli appartenenti alla polizia locale».
      9. All’articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) i comandanti e gli ufficiali della polizia locale»;

          b) al comma 2, lettera b), le parole: «, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli operatori della polizia locale».

      10. All’articolo 1, comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e della polizia municipale» sono soppresse.

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Segretario Generale Nazionale, componente del Direttivo Regionale Emilia Romagna, Socio fondatore.

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