L’art. 26 comma 1 del DPR 39/18 prevede che qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza.
L’art. 259 comma 6 del D.L. 34/20 stabilisce che qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l’emergenza epidemiologica da Covid 19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all’art. 19 della Legge 183/10, la completa fruizione nel corso dell’anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua é fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.
Ne discende, che ove ricorrano le prefate condizioni oggettive legate alle indifferibili esigenze di servizio connesse con l’emergenza epidemiologica, ritenute apprezzabili dal proprio dirigente, potrà delinearsi il seguente quadro:
Il residuo della licenza del 2018 potrebbe essere fruita entro il 2021;
Il residuo della licenza del 2019 potrebbe essere fruita entro il 2022;
Il Residuo della licenza del 2020 potrebbe essere fruita entro il 2023;
La licenza del 2021 non fruita entro l’anno, invece, potrà essere fruita entro il mese di Giugno 2023.
La problematica, al momento, da tante segnalazioni che ci arrivano dal territorio, tuttavia, risulta l’assenza di precise disposizioni esplicative da parte dell’Amministrazione per definire il campo di effettiva applicazione della previsione, senza le quali sembrerebbe che i Comandi non autorizzino il rinvio della licenza.