Pubblichiamo la circolare emanata dall’I.N.P.S. in data 28 ottobre 2021, con la quale, alla luce del parere n. 22028 del 15 dicembre 2020, fornito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali su richiesta del Comando Generale della Guardia di Finanza, è stato precisato che i periodi di richiamo senza assegni sono oggetto di riliquidazione ai fini del TFS.
Evidenziamo, in particolare, che con la menzionata direttiva l’Istituto ha:
- indicato che le nuove istruzioni operative trovano applicazione nei confronti di tutti i Corpi militari, il cui personale è collocato in ausiliaria e viene richiamato a domanda senza assegni per lo svolgimento di attività a favore della propria o di altre Amministrazioni pubbliche;
- disposto che le Strutture territoriali, sulla base della documentazione trasmessa dalle Amministrazioni militari, dovranno porre in essere tutti gli adempimenti al fine di riliquidare il trattamento di fine servizio dei militari in questione, una volta che gli stessi siano cessati dal periodo di richiamo senza assegni, valutando conseguentemente il periodo medesimo;
- precisato che la base di calcolo della suddetta prestazione è rappresentata dal trattamento economico, costituito dalle voci utili ai fini del TFS, che l’interessato avrebbe maturato in attività di servizio.
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Fonte I.N.P.S..