I T.A.R. rigettano i ricorsi a suo tempo presentati per la rivalutazione dell’indennità per lavoro straordinario promossi da alcuni sindacati e condannano alle spese di lite i ricorrenti.
Sono già diverse le sentenze emesse dai Tribunali Amministrativi Regionali con le quali è stata ora respinta la tesi dei ricorrenti circa il diritto alla riparametrazione della retribuzione prevista per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, e la relativa richiesta di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato e non congruamente remunerato.
I ricorsi si fondavano sull’assunto della illegittima mancata inclusione dell’indennità pensionabile nella determinazione della c.d. “retribuzione parametro”, la quale, secondo i ricorrenti, fungeva da misura di riferimento per il calcolo della retribuzione spettante per il lavoro straordinario.
Ebbene, già nel febbraio 2021 ebbi modo di pubblicare, sul sito istituzionale del Sinafi, un mio articolo (clicca qui) nel quale, fornivo le ragioni giuridiche che ci avevano indotto a non promuovere un ricorso in materia, molto sinteticamente fondate sulla circostanza che già dal 1° gennaio 2002 l’importo dell’indennità per lavoro straordinario veniva stabilito in sede contrattuale, essendo stato soppresso con quella decorrenza l’articolo 5 del D.P.R.150/1987 che ne determinava la misura in ragione di una maggiorazione della misura oraria di lavoro ordinario (+15% diurno; +30% festivo o notturno; +50% notturno festivo), calcolata convenzionalmente su alcune voci della retribuzione, senza tener conto dell’indennità mensile pensionabile.
Se quindi la ridotta misura oraria dell’indennità del lavoro straordinario era sino al 31 dicembre 2001 conseguenza, sostanzialmente, del mancato computo nella base stipendiale dell’indennità mensile pensionabile, dal 1° gennaio 2002 tale censurabile ridotta misura era, con tutta evidenza, la risultante, essenzialmente, di stanziamenti di risorse finanziarie per i rinnovi contrattuali assolutamente insufficienti a consentire, oltre agli aumenti parametrali o di alcune indennità, anche una rideterminazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario.
Per tali ragioni, ritenemmo, per senso di profonda lealtà e correttezza nei confronti dei nostri iscritti e di tutto il personale, che l’unica strada reale e concreta perseguibile fosse quella di richiedere con forza e decisione nel tavolo contrattuale una rideterminazione delle misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, rifuggendo da azioni giudiziarie che non ci apparivano giuridicamente fondate.
Ciò che già allora ci appariva giuridicamente infondato è stato oggi confermato dagli organi giurisdizionali aditi, che hanno ribadito quanto già sancito in precedenza circa il fatto che “la materia del trattamento economico fondamentale e accessorio delle forze di polizia ad ordinamento militare fosse oggetto di concertazione con i rispettivi organi di rappresentanza (Co.ce.R) i cui accordi confluivano di poi nei provvedimenti di recepimento con decreto presidenziale” e che “l’assetto del sistema retributivo scaturente dagli accordi precedenti aveva già sganciato la base di computo della retribuzione per lavoro straordinario dall’indennità pensionabile”, evidenziando come il “nuovo paradigma disciplinare rispondeva ad una chiara ed esplicita opzione regolatoria dell’ordinamento contrattuale (rectius: concertativo) delle forze di polizia ad ordinamento militare”.
Per il SINAFI la lealtà verso il personale è un valore dal quale non si può e non si deve prescindere.
Alessandro Margiotta – Segretario Generale SINAFI