Nella riunione n. 72 la Commissione Difesa del Senato ha iniziato l’esame del disegno di legge n. 1893 relativo alle “Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo”.
Nel corso della seduta il relatore VATTUONE (PD) ha:
- ha illustrato i contenuti del disegno di legge, rammentando che il testo all’esame della Commissione è il frutto di un complesso esame presso la Camera, compresa un’ampia attività conoscitiva, alla quale in parte ha partecipato anche la Commissione;
- rappresentato che il 21 settembre 2018, il Ministro della difesa pro tempore ha emanato una circolare volta a consentire, nelle more dell’intervento legislativo, il processo di costituzione delle associazioni sindacali militari, indicando però una serie di condizioni soggettive, oggettive e funzionali;
- sottolineato che una serie di associazioni sindacali si sono già costituite, in via provvisoria, sulla base della circolare del Ministro.
In sede di discussione generale particolare importanza va ricondotta all’intervento del senatore MININNO (M5S), il quale ha posto in evidenza alcuni aspetti rilevanti ed alcune criticità presenti nel disegno di legge.
Il senatore Mininno ha infatti ricordato che:
- il comparto difesa, pur essendo unificato sotto diversi profili normativi, è stato finora segnato da una profonda differenza tra i corpi ad ordinamento civile e quelli ad ordinamento militare, il cui personale ha potuto tutelare i propri diritti soltanto attraverso gli organi di rappresentanza, introdotti dalla legge n.382/1978;
- con la sentenza della Corte Costituzionale n.120/2018 è finalmente caduto il dogma per il quale i militari non possano costituire associazioni sindacali;
- il modello di associazione sindacale che deve essere assunto come riferimento è quello stabilito dalla legge n.121/1981 per la Polizia di Stato, che ha stabilito come unico limite alla libertà di associazione sindacale l’indipendenza da altre organizzazioni sindacali. Si tratta del resto dell’unico limite che la stessa Corte Costituzionale ha indicato anche per le associazioni militari, avendo stabilito che “i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale”, ma che essi “non possono aderire ad altre associazioni sindacali”;
- Il modello sindacale dei corpi a ordinamento civile non solo non è mai stata messo in discussione dal legislatore, ma è stato nel tempo oggetto di diversi interventi che hanno progressivamente esteso i diritti sindacali;
- il disegno di legge approvato dalla Camera è fortemente peggiorativo rispetto al modello indicato. Il testo pone infatti una serie di limiti che rischiano di rendere difficile o addirittura inefficace l’azione sindacale, senza essere di giovamento al buon funzionamento dell’amministrazione militare;
- non sembra infatti giustificato riservare le controversie sindacali al giudice amministrativo (piuttosto che al giudice del lavoro) ed escludere dalle associazioni il personale in congedo, gli allievi delle scuole militari e delle accademie, anche se in servizio permanente;
- appare parimenti incongruo vietare la concessione gratuita alle associazioni sindacali di locali dell’amministrazione, ed escludere dalle competenze di tali associazioni una serie di materie come l’articolazione dell’orario di lavoro, i turni di servizio, le misure per incentivare l’efficienza del servizio, le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali, e i criteri di massima per l’aggiornamento professionale;
- appare altresì opinabile stabilire, come nel disegno di legge in esame, che all’interno di un’associazione sindacale la rappresentanza di una singola categoria non possa superare il 75 per cento degli iscritti (peraltro calcolata sulla forza effettiva e non sugli iscritti al sindacato), così come definire in maniera stringente i requisiti e le durate delle cariche elettive, che dovrebbero invece essere regolati dagli statuti delle associazioni.
Il senatore Mininno ha poi concluso rappresentando di ritenere che, in assenza di ragioni effettive legate al buon funzionamento dell’amministrazione della difesa, la mancata estensione alle associazioni sindacali militari di diritti già riconosciuti alle associazioni sindacali delle forze di polizia ad ordinamento civile provoca una ingiustificata disparità di trattamento, con il risultato di non ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale e di non applicare correttamente l’art. 39 della Costituzione.
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