Nella giornata di ieri 10 novembre 2021 è stata resa pubblica la relazione della 4^ Commissione Difesa del Senato (relatore Vito Vattuone) sul disegno di legge n. 1893 relativo alle “Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo”.
Nella menzionata relazione, che sarà presentata all’aula del Senato nel corso della prossima settimana, viene esplicitato il contenuto del disegno di legge che verrà proposto all’aula per l’approvazione ed evidenziate alcune delle novità introdotte nel corso dell’esame da parte della Commissione del Senato rispetto al testo in precedenza approvato dalla Camera dei Deputati:
- principi di rafforzamento della partecipazione femminile alle cariche direttive, trasparenza del sistema di finanziamento e non interferenza dell’attività delle associazioni rispetto allo svolgimento dei compiti operativi e alla direzione dei servizi;
- obbligo di motivazione dei provvedimenti di diniego alla costituzione ed accertamento periodico della sussistenza dei requisiti;
- divieto di adesione o affiliazione, anche convenzionale, con associazioni sindacali civili;
- parità di genere nelle cariche elettive;
- uso gratuito di locali per lo svolgimento delle attività sindacali;
- definizione della consistenza delle associazioni conteggiando esclusivamente le deleghe con un contributo sindacale minimo;
- rivisitazione ampia della fase transitoria.
TESTO DELLA RELAZIONE
RELAZIONE DELLA 4a COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)
(Relatore Vattuone)
Comunicata alla Presidenza il 10 novembre 2021
SUL
DISEGNO DI LEGGE
Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega
al Governo per il coordinamento normativo (n. 1893)
d’iniziativa dei deputati CORDA, FERRARI, RIZZO, FANTUZ, ARESTA, BELOTTI, CHIAZZESE, FURGIUELE, DALL’OSSO, MARCHETTI, DEL MONACO, PAOLINI, D’UVA, PETTAZZI, ERMELLINO, TOCCALINI, FRUSONE, ZICCHIERI, POTENTI, IORIO, IOVINO, MENGA, MOLINARI, Roberto ROSSINI, Giovanni RUSSO e TRAVERSI
(V. Stampato Camera n. 875)
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 luglio 2020
E SUI
DISEGNI DI LEGGE
Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega
al Governo per il coordinamento normativo (n. 1542)
d’iniziativa dei senatori D’ARIENZO, VALENTE e VERDUCCI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2019
Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega
al Governo per il coordinamento normativo (n. 1950)
d’iniziativa della senatrice PIARULLI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2020
Legislatura 18ª – Relazione n. 1893, 1542 e 1950-A
Onorevoli Senatori. – La necessità, per il Parlamento, di intervenire su questa materia origina dalla sentenza n. 120 del 13 giugno 2018, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 1475, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nella parte in cui dispone che « I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali » invece di prevedere che « I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali ».
L’articolo 1 del disegno di legge stabilisce il principio per cui possono essere costituite associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare o interforze, alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge. I commi successivi stabiliscono chi può aderire a queste associazioni. È inoltre stabilito il divieto agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare di aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi del medesimo disegno di legge.
L’articolo 2 contiene le norme concernenti gli statuti delle associazioni in esame, che devono ispirarsi ai principi di democraticità e di elettività delle relative cariche. Si prevedono anche la neutralità, l’estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici, l’assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari, l’assenza di scopo di lucro e il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dall’articolato. Rispetto al testo approvato dalla Camera, la Commissione difesa ha introdotto alcuni nuovi principi: il rafforzamento della partecipazione femminile alla cariche direttive, la trasparenza del sistema di finanziamento e la non interferenza dell’attività delle associazioni rispetto allo svolgimento dei compiti operativi e alla direzione dei servizi.
L’articolo 3 definisce il procedimento per la costituzione delle associazioni, che sono tenute a depositare il loro statuto presso il Ministero della difesa o, per la Guardia di finanza, presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Per le associazioni che includono personale di una o più Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, l’accertamento sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge è svolto congiuntamente dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nelle more del predetto procedimento, vige il divieto di esercizio delle attività sindacali e di raccolta di contributi sindacali. In caso lo statuto sia in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero ne dà tempestiva comunicazione all’associazione che può presentare ricorso. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta quindi il provvedimento finale. Rispetto al testo approvato dalla Camera, la Commissione difesa ha introdotto l’obbligo di motivazione dei provvedimenti di diniego alla costituzione, e l’accertamento periodico della sussistenza dei requisiti.
L’articolo 4 concerne le limitazioni alle associazioni sindacali. In particolare, si pongono i divieti di assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia ad ordinamento militare, di proclamare lo sciopero o parteciparvi, di promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio, di sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia ad ordinamento militare a parteciparvi, di assumere la rappresentanza in via esclusiva di singole categorie di personale, di assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione o di organizzazioni politiche, di promuovere iniziative di organizzazioni politiche, di stabilire la sede legale presso unità o strutture dei Dicasteri interessati. Rispetto al testo approvato dalla Camera, la Commissione difesa ha aggiunto il divieto di adesione o affiliazione, anche convenzionale, con associazioni sindacali civili.
L’articolo 5 delinea la competenza delle associazioni, stabilendo che esse curino la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati in materie espressamente indicate dal medesimo, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e che l’adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali, ed escludendo la trattazione di materie afferenti all’ordinamento militare, all’addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all’impiego del personale in servizio.
L’articolo 6 disciplina le articolazioni periferiche delle associazioni.
L’articolo 7 prevede che le associazioni siano finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dall’articolo stesso, e che le associazioni non possano ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma. Il medesimo articolo 7 detta altresì disposizioni in merito al rilascio della delega per la corresponsione del contributo sindacale, nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
L’articolo 8 stabilisce che le cariche nelle associazioni sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all’associazione stessa. Altre disposizioni del medesimo articolo regolano la durata delle cariche e pongono limiti ai distacchi sindacali. Rispetto al testo approvato dalla Camera, la Commissione difesa ha introdotto, tra l’altro, il principio della parità di genere nelle cariche elettive.
L’articolo 9 regola lo svolgimento dell’attività sindacale, recando altresì la delega al Governo per la disciplina dell’esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni. Come principio generale i rappresentanti svolgono le attività sindacali fuori dal servizio. La ripartizione tra le associazioni del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti viene effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in proporzione al grado di rappresentatività. Per quanto concerne, poi, l’esercizio dei diritti sindacali da parte del personale militare impiegato in particolari teatri operativi si delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per disciplinarne le particolari limitazioni. A tal fine il Governo dovrà consentire l’esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari. Sullo schema di decreto legislativo è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sia per materia che per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni. Rispetto al testo approvato dalla Camera, la Commissione difesa ha previsto che le amministrazioni competenti concedano, su base almeno regionale, l’uso gratuito di locali per lo svolgimento delle attività sindacali. È stato anche definito il numero totale dei distacchi in sede di prima applicazione della legge.
L’articolo 10 regola il diritto di assemblea, prevedendo che i militari fuori dal servizio possano tenere riunioni anche in uniforme, in locali dell’amministrazione messi a disposizione dalla stessa, ovvero, in luoghi aperti al pubblico, senza l’uso dell’uniforme. Sono autorizzate altresì riunioni durante l’orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l’assenza dal servizio, con almeno cinque giorni di anticipo, previa comunic
azione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell’associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente. È fatto anche divieto di limitare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività sindacali.
L’articolo 11 stabilisce le procedure della contrattazione, prevedendo che alle associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale vengano attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. Le procedure che disciplinano i contenuti di impiego del rapporto sono demandate a distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare. La norma precisa anche la composizione delle delegazioni e definisce le materie oggetto della contrattazione.
L’articolo 12 prevede che i Ministeri della difesa e dell’economia e delle finanze comunichino alle organizzazioni sindacali il contenuto delle circolari e direttive nelle materie di interesse sindacale.
L’articolo 13 stabilisce che, dopo la fase transitoria, per il riconoscimento del carattere rappresentativo a livello nazionale l’associazione deve raggiungere un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o di polizia o al 3 per centro per associazioni tra appartenenti a due o più Forze armate o di polizia. Rispetto al testo approvato dalla Camera, la Commissione ha previsto che per la definizione della consistenza delle associazioni sono conteggiate solo le deleghe con un contributo sindacale minimo.
L’articolo 14 concerne le tutele ed i diritti sindacali, prevedendo che i militari che ricoprano cariche elettive in associazioni rappresentative non siano perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l’esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere anche fuori dal servizio a salvaguardia del prestigio istituzionale. Inoltre è previsto che questi militari non possano essere trasferiti a un’altra sede o reparto, o sostituiti nell’incarico ricoperto al momento dell’elezione, se non previa intesa con l’associazione alla quale appartengono, né essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza. L’articolo prevede inoltre che possano manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nonché interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e di polizia e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale. È infine previsto che essi possano inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità con i comandanti competenti.
L’articolo 15 prevede la pubblicità delle deliberazioni, delle votazioni e dei comunicati delle associazioni e dei loro rappresentanti.
L’articolo 16 attribuisce una delega al Governo per il coordinamento normativo e l’attuazione delle disposizioni dell’articolato, stabilendo che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge debbano essere adottati uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Fra i principi e criteri direttivi sono indicati l’abrogazione delle disposizioni normative e regolamentari previgenti che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, l’esigenza di novellare il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della legge, di apportare le modificazioni e integrazioni normative per il necessario coordinamento con la legge alle norme di settore vigenti e la semplificazione e la maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa. In relazione a quest’ultimo aspetto, il relatore precisa come tale semplificazione debba realizzarsi attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristiche delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresi la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività. Sugli schemi di decreto legislativo è prevista l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.
L’articolo 17 reca disposizioni in materia di giurisdizione, riservando al giudice amministrativo le controversie promosse nell’ambito disciplinato dall’articolato, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell’associazione professionale a carattere sindacale tra militari. È prevista l’applicazione del rito abbreviato di cui all’articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.
L’articolo 18 prevede l’istituzione presso il Ministero della difesa di una commissione centrale di conciliazione per la risoluzione delle controversie. Si prevede altresì la costituzione, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, di almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie aventi rilievo locale.
L’articolo 19 abroga, dalla data di entrata in vigore della legge, gli articoli da 1476 a 1482 del citato codice dell’ordinamento militare, concernenti gli organismi della rappresentanza militare. La fase transitoria è stata profondamente rivista durante l’esame presso la Commissione difesa. I delegati della rappresentanza militare il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica e svolgono tutte le attività di competenza fino all’entrata in vigore del primo decreto che individua la rappresentanza negoziale per il personale militare.
L’articolo 20 reca la clausola di invarianza finanziaria.