Non è ipotizzabile un innalzamento dei requisiti anagrafici. Occorre ridefinire i coefficienti di trasformazione equiparandoli a quelli previsti per il pubblico impiego.
E’ stato reso disponibile il testo della proposta di Legge A.C. 817 presentata dall’Onorevole Stefano Graziano (“PD – IDP”) avente per oggetto “Disposizioni perequative in materia di calcolo del trattamento pensionistico del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
Nella relazione illustrativa al progetto di legge, costituito da tre articoli, il proponente ha evidenziato che:
- la proposta di legge ha lo scopo di adattare l’attuale disciplina pensionistica alle specificità del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico di cui fanno parte le Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (legge 4 novembre 2010, n. 183);
- il personale del comparto risulta però svantaggiato sul versante previdenziale in conseguenza dell’introduzione del metodo di calcolo contributivo;
- i coefficienti attualmente in vigore sono articolati in funzione dei requisiti anagrafici previsti per l’accesso al pensionamento da parte della generalità dei dipendenti pubblici. Tali coefficienti risultano fortemente penalizzanti per le categorie di personale per le quali sono previste età di pensionamento inferiori rispetto a quelle vigenti per i restanti lavoratori;
- tra questi vi è il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, i cui ordinamenti prevedono per il pensionamento cosiddetto «di vecchiaia» limiti di età diversi in relazione al grado rivestito, ma comunque più bassi rispetto a quelli previsti per la generalità del pubblico impiego. Ne deriva che, anche restando in servizio fino al limite massimo di età previsto da ciascun ordinamento, tale personale non riesce a raggiungere i coefficienti di trasformazione più favorevoli che la legge fissa al raggiungimento di età avanzate;
- non è d’altro canto ipotizzabile prevedere un innalzamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia, che sarebbe incompatibile con la peculiarità delle funzioni svolte dal personale del citato comparto;
- risulta pertanto urgente e non più rinviabile una ridefinizione dei coefficienti di trasformazione applicabili a tale categoria di personale all’atto del pensionamento «per vecchiaia» in modo da renderli aderenti agli attuali limiti ordinamentali;
- si tratta quindi di intervenire con una norma di equità contributiva, disponendo l’equiparazione al coefficiente di trasformazione previsto per il pubblico impiego al momento dell’accesso al pensionamento per limiti di età.
TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Coefficiente di trasformazione)
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonché dall’articolo 992 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza, l’importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, applicando il coefficiente di trasformazione previsto per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al pensionamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo quanto stabilito dalla tabella «A» dell’allegato 2 annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e dalla tabella «A» annessa alla legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 2.
(Adeguamento automatico)
1. In caso di rideterminazione dei requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché di revisione dei coefficienti di trasformazione di cui alla tabella «A» dell’allegato 2 annesso alla legge n. 247 del 2007 e alla tabella «A» annessa alla legge n. 335 del 1995, il coefficiente di trasformazione da applicare al personale di cui all’articolo 1 della presente legge è automaticamente adeguato al coefficiente di trasformazione previsto per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al pensionamento di vecchiaia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 62.340.000 euro per l’anno 2023, in 93.510.000 euro per l’anno 2024, in 124.680.000 euro per l’anno 2025, in 155.850.000 euro per l’anno 2026, in 187.020.000 euro per l’anno 2027, in 218.190.000 euro per l’anno 2028, in 249.360.000 euro per l’anno 2029, in 280.530.000 euro per l’anno 2030 e in 311.700.000 euro annui a decorrere dall’anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.