Nuova pronuncia del Tribunale Amministrativo per il Lazio sul disposto dell’art.42-bis, comma 1, del D.Lgs. 151/2011.
L’Organo giurisdizionale, con sentenza n.01540/2019 del 06 febbraio 2019, ha accolto un nuovo ricorso proposto da un appartenente alla Guardia di Finanza avverso il diniego opposto dall’Amministrazione ad una istanza di assegnazione temporanea ad altra sede, ai sensi dell’art. 42-bis comma 1, del D.Lgs.151/2011.
Nel caso in esame, il T.A.R. Lazio ha in particolare:
• “dalla norma in questione si evince che il trasferimento è subordinato alla presenza di un posto vacante e disponibile presso la sede richiesta e all’insussistenza di “esigenze eccezionali”; proprio la discrezionalità che connota la valutazione dell’amministrazione, in relazione a tale ultimo profilo, impone che la stessa sia congruamente motivata, come espressamente previsto dall’art. 42 bis d. lgs. n. 151/01”;
• “La motivazione presente nel provvedimento impugnato, …, non risulta idonea a supportare il gravato diniego. Infatti, per quanto concerne l’esistenza di un posto vacante nella sede ad quem l’atto del … si limita a richiamare la situazione di surplus nella provincia di … senza considerare che nel Piano Nazionale degli Impieghi per bandi, approvato con provvedimento del …, risulta messo a concorso un posto nel ruolo di pertinenza del ricorrente”;
• “l’eterogeneità tra le procedure di mobilità ordinaria e di trasferimento ex art. 42 bis d. lgs. n. 151/01, dedotta dalla difesa erariale nella memoria depositata il …, risulta, poi, non coerente con quanto evidenziato nello stesso provvedimento impugnato che richiama proprio il Piano degli impieghi – anno …” per avvalorare la carenza di organico nella sede di provenienza”;
• “nel provvedimento di rigetto l’amministrazione ha valutato la situazione di organico della sola sede di … e non anche quella delle province limitrofe, …, nonostante l’interessato abbia esteso la sua richiesta di trasferimento anche ad “un Reparto limitrofo” alla provincia di…, richiesta in via principale”;
• “per quanto concerne, poi, le “esigenza eccezionali”, deve ritenersi che, in relazione alla rilevanza costituzionale degli interessi garantiti dall’art. 42 bis d. lgs. n. 151/01, costituiti dal diritto all’unità familiare e dalla tutela dei minori, possono ritenersi ostative al trasferimento solo circostanze straordinarie e di rilevanza tale da giustificare il sacrificio degli interessi in esame”;
• “sotto questo profilo la motivazione del provvedimento impugnato si presenta generica ed insufficiente in quanto si limita a richiamare, in generale, la carenza di organico e le funzioni svolte dal reparto di provenienza senza specificare in che modo l’attività istituzionale del … possa essere, in concreto, pregiudicata dall’assegnazione temporanea ad altra sede del ricorrente tenuto conto del grado e della specializzazione di quest’ultimo”;
• “il riferimento, poi, alla contiguità delle regioni … e …, presente nel provvedimento impugnato, è inidoneo a supportare il diniego dal momento che tale circostanza non è presa in alcun modo in considerazione dall’art. 42 bis d. lgs. n. 151/01 ed, anzi, risulta non coerente con lo spirito della norma”.
L’Organo giurisdizionale ha quindi accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato e compensando tra le parti le spese di lite.