Il compenso per ferie non godute spetta anche nel caso in cui non sia stato possibile fruirle per transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto ritenuto “non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato”.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione IV – con la sentenza n.7321/2023 del 02 maggio 2023 ha accolto il ricorso presentato da un appartenente alla Guardia di Finanza avverso il diniego opposto alla sua istanza di liquidazione della licenza ordinaria, non fruita in esito ad un un periodo di aspettativa per motivi di salute, con conseguente provvedimento definitivo di non idoneità al servizio militare incondizionate e successivo transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’Amministrazione di destinazione aveva espressamente escluso la possibilità per il ricorrente di godere nel nuovo impiego delle ferie maturate presso il Corpo prima del suo congedo.
L’organo giurisdizionale ha quindi condannato il Comando Generale della Guardia di Finanza al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite.
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