Il compenso per ferie non godute spetta anche nel caso in cui non sia stato possibile fruirle per transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto ritenuto “non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato”.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione IV – con la sentenza n.11109/2023 del 03 luglio 2023 ha accolto il ricorso presentato da un appartenente alla Guardia di Finanza avverso il diniego opposto alla sua istanza di liquidazione delle ferie non godute, per effetto di un lungo periodo di aspettativa per motivi di salute, culminato con un provvedimento definitivo di non idoneità al servizio militare incondizionato e successivo transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In particolare, il Tar Lazio ha evidenziato che:
- un lavoratore, che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute; a tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato;
- il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, discende direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l’art. 36 della Costituzione, quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a quest’ultimo comunque imputabile;
- il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non trova applicazione nei casi in cui il mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore; dovendosi, invece, ritenere operante il divieto, tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne;
- quanto, poi, alla individuazione dell’Amministrazione, a carico della quale vada posto l’onere di provvedere alla monetizzazione di che trattasi, nonché alla conseguente liquidazione delle somme spettanti, soccorre il disposto del comma 4 dell’art. 11 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, in base al quale “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, …, qualora non sia prevista nell’amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito”.
L’Organo giurisdizionale ha quindi accolto il ricorso, dichiarando il diritto del ricorrente alla monetizzazione del congedo non fruito, individuando poi nella Guardia di Finanza il soggetto sul quale incombe l’obbligo di liquidare all’interessato la somma spettante per le ferie non godute.
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