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Attenzione: BOZZA NON CORRETTA pubblicata sul sito della Camera dei Deputati

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare. Testo base C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi, C. 1702 Pagani.

RESOCONTO: Nella giornata dell’11 aprile 2019 è proseguito l’esame in Commissione Difesa dei progetti di legge A.C. 875 (Corda + altri), A.C. 1060 (Tripodi + altri) e A.C. 1702 (Pagani + altri) relativi al processo di sindacalizzazione del personale militare.

Nella seduta n. 174 della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati è stato approvato, su proposta della relatrice Emanuela Corda (M5S), il nuovo testo base della proposta di legge C. 875 predisposto dal “Comitato Ristretto” nominato nella precedente riunione.

In particolare:

  • Emanuela CORDA (M5S), relatrice, ha sottolineato come il comitato ristretto abbia approfondito i principali nodi del provvedimento; così consentendo di addivenire alla formulazione di un nuovo testo della sua proposta di legge C. 875, da adottare come nuovo testo base;
  • Alberto PAGANI (PD) ha preannunciato il voto contrario del gruppo del Partito democratico ritenendo che il lavoro svolto nell’ambito del comitato ristretto non fosse stato del tutto completato;
  • Roger DE MENECH (PD) ha condiviso le considerazioni del collega Pagani, lamentando che la ripresa dei lavori dell’Aula non avesse consentito di sviluppare in maniera piena il dibattito su un tema di grande importanza per il comparto della difesa.

La Commissione ha quindi approvato la proposta della relatrice di adottare come nuovo testo base il nuovo testo della proposta di legge C. 875 Corda.

La riunione è stata quindi rinviata ad altra seduta per il seguito dell’esame

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NUOVO TESTO DELLA RELATRICE ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Diritto di associazione sindacale)

  1. All’articolo 1475 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge».

  2.Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all’articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall’articolo 52 della Costituzione.
  3. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell’articolo 1475, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
  4. L’adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari è libera, volontaria e individuale.
  5. Non possono aderire ad associazioni di cui al presente articolo gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari.

Art. 2.
(Principi generali in materia associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari)

  1.Le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari operano nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare.
  2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari sono improntati ai seguenti principi:
   a) democraticità dell’organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche;
   b) neutralità, estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;
   c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
   d) assenza di scopo di lucro;
   e) rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 3.
(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari)

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari, ai fini della loro costituzione, devono ottenere il preventivo assenso del Ministro della difesa. Per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti del Corpo della Guardia di Finanza l’assenso è rilasciato dal Ministro dell’economia e delle finanze.
  2. Il Ministro competente entro novanta giorni dalla data della richiesta di assenso preventivo, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 2.
  3. L’efficacia di ogni successiva modifica statutaria è subordinata al preventivo assenso del Ministro competente rilasciato secondo quanto previsto dal presente articolo.
  4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, il Ministro competente revoca l’assenso rilasciato ai sensi del presente articolo, informandone il Ministro per la pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di sua competenza.

Art. 4.
(Limitazioni)

  1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari è fatto divieto di:
   a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare;
   b) proclamare lo sciopero o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e agli appartenenti ai corpi di polizia ad ordinamento militare;
   c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a parteciparvi;
   d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di singole categorie di personale;
   e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di organizzazioni sindacali, per cui sussiste il divieto di adesione ai sensi della presente legge, o di organizzazioni politiche;
   f) promuovere iniziative di organizzazioni politiche, supportare a qualsiasi titolo campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;
   g) stabilire domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o dell’economia e delle finanze;
   h) assumere rappresentanza a carattere interforze.

Art. 5.
(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari)

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentano e tutelano i propri iscritti su tutte le materie di interesse del personale rappresentato con le sole eccezioni delle materie di seguito elencate in quanto strettamente connesse all’efficienza e all’operatività dello strumento militare nazionale:
   a) l’ordinamento;
   b) l’addestramento;
   c) le operazioni;
   d) il settore logistico-operativo;
   e) il rapporto gerarchico-funzionale;
   f) l’impiego del personale.

Art. 6.
(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari possono prevedere articolazioni periferiche, definendone l’ambito territoriale di operatività.
  2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti territoriali, ricomprendendovi, in ogni caso, le seguenti materie: condizioni di lavoro, sicurezza e salubrità sul luogo di lavoro; informazione e consultazione degli iscritti; applicazione degli accordi contrattuali.

Art. 7.
(Finanziamento e trasparenza dei bilanci)

  1. Le associazioni professionali di carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma.
  2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall’imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell’associazione professionale a carattere sindacale tra i militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il dispositivo di cui all’articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950 n.180.
  3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio, al 31 dicembre di ogni anno, e si intende tacitamente rinnovata se non revocata dall’interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all’amministrazione e all’associazione professionali a carattere sindacale tra militari interessata.
  4. Le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute operate dall’amministrazione sulla retribuzione in base alle deleghe presentate sono stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
  5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari predispongono annualmente il bilancio di esercizio e il rendiconto della gestione precedente, che sono approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico mediante idonee forme di pubblicità.

Art. 8.
(Cariche elettive)

  1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia ad ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all’associazione stessa.
  2. La durata delle cariche elettive è di tre anni. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche elettive di cui al presente articolo sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

Art. 9.
(Svolgimento dell’attività sindacale)

  1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell’orario di servizio e con modalità tali da non interferire con il regolare svolgimento delle attività istituzionali.
  2. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, in relazione alle materie indicate all’articolo 5 possono svolgere le seguenti attività:
   a) presentare ai ministeri competenti osservazioni e proposte sull’applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica ritenute opportune;
   b) essere ascoltate dalle commissioni parlamentari secondo le norme dei regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
   c) chiedere di essere ricevuti dai ministri competenti, dagli organi di vertice di Forza Armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare dai rappresentanti istituzionali delle regioni e degli enti locali;

  3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare l’esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni o, comunque, fuori del territorio nazionale, secondo il seguente principio e criterio direttivo: conciliare la tutela dei diritti sindacali del personale militare con le esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari. Lo schema del decreto legislativo è sottoposto al previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

Art. 10.
(Diritto di assemblea)

  1. Per l’esercizio dei diritti di associazione sindacale riconosciuti dalla presente legge i militari, fuori dall’orario di servizio, possono tenere riunioni:
   a) anche in uniforme, in locali dell’amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che concorda le modalità d’uso;
   b) in luoghi aperti al pubblico, senza l’uso dell’uniforme.

  2.Sono autorizzate riunioni durante l’orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l’assenza dal servizio, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell’associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.
  3. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni di cui al comma 2 sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.
  4. È vietato limitare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività sindacali. Tali comportamenti sono considerati gravi atti di violazione disciplinare e sanzionati secondo le norme regolamentari sulla disciplina militare.

Art. 11.
(Procedure di contrattazione)

  1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall’articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore.
  2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l’emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
  3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2, sono emanati a seguito di accordo sindacale stipulato dalle seguenti delegazioni:
   a) parte pubblica: dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, o dai sottosegretari di stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell’ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, per l’accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, per l’accordo concernente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare;
   b) parte sindacale: da una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all’articolo 13, comma 3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

  4.Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:
   a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
   b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
   d) le licenze;
   e) l’aspettativa per motivi privati e per infermità;
   f) i permessi brevi per esigenze personali;
   g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
   h) i criteri per l’istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l’elevazione e l’aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
   i) l’istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

  5.Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli, 6,7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195.

Art. 12.
(Obblighi delle Amministrazioni)

  1. Le amministrazioni del Ministero della difesa, del Ministero dell’interno, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicano alle organizzazioni sindacali ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d’impiego con il personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del Corpo di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare.

Art. 13.
(Rappresentatività)

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e competenze specificatamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al cinque per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività dei sodalizi.
  2. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
  3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 14.
(Propaganda elettorale)

1. La propaganda elettorale e la presentazione dei candidati e dei rispettivi programmi sono disciplinate con le modalità previste dal presente articolo.
  2. Per la presentazione dei candidati e dei rispetti programmi, ciascun candidato può convocare apposite assemblee nell’am bito di ciascuna Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare, previa richiesta ai comandanti corrispondenti.
  3. Le assemblee di cui al comma 2 si svolgono in orario di servizio e ciascun candidato ha diritto di presentare il proprio programma o quella della lista che rappresenta.
  4. È vietato qualsiasi atto discriminatorio verso candidati o delegati nonché qualsiasi atto volto a influenzare o a limitare il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell’ambito dell’attività riferita alle attività di voto. Tali comportamenti sono considerati gravi atti di violazione disciplinare e come tali soggetti a sanzione.

Art. 15.
(Tutela e diritti)

  1. I militari che ricoprono cariche elettive:
   a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l’esercizio delle loro funzioni;
   b) non possono essere trasferiti a un’altra sede o reparto ovvero essere sostituiti nell’incarico ricoperto al momento dell’elezione, se non su loro espressa richiesta, salvi i casi di esigenza di trasferimento dovute alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando necessari per l’avanzamento e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza connessi alla mobilitazione delle Forze armate, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;
   c) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge;
   d) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, dandone avviso, almeno trentasei ore prima, ai comandanti competenti.

Art. 16.
(Informazione e pubblicità)

  1. A ogni militare, all’atto dell’arruolamento nonché alla presa di servizio presso un nuovo reparto, è consegnato, a cura dei comandi competenti, l’elenco dei nominativi dei rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
  2. Le delibere, le relazioni, i verbali, le votazioni e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all’attività sindacale possono essere resi pubblici secondo le modalità previsti dai rispettivi statuti.
  3. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari è inserita la materia del «diritto sindacale in ambito militare».

Art. 17.
(Delega al Governo e regolamenti di attuazione)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) abrogazione delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
   b) novella del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 al fine di inserirvi le diposizioni della presente legge;
   c) modificazioni e integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.
  2. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi è sottoposto al previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.
  3. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale, sulla base della rappresentatività calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 13.

Art. 18.
(Abrogazioni e norme transitorie)

  1. A far data dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.
  2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del Titolo IX del Libro IV del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione fino all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell’articolo 17 e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. In via transitoria, limitatamente alla prima elezione dei rappresentanti delle associazioni professionali sindacali tra i militari la quota percentuale di iscritti prevista dal comma 1 dell’articolo 13 è ridotta al tre per cento.
  4. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che abbiano già conseguito l’assenso del Ministro competente alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono già costituite in conformità ai requisiti previsti dalla presente legge.

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Segretario Generale Nazionale, componente del Direttivo Regionale Emilia Romagna, Socio fondatore.

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