Poter contare su un sindacato che in ogni circostanza si prende cura delle problematiche del personale che rappresenta dovrebbe essere l’obiettivo di ogni lavoratore.
D’altro canto il sindacato non é altro che un aggregazione di persone che si associano democraticamente, con forme interne di rappresentanza, per tutelare al meglio gli interessi economici e sociali nell’ambito del rapporto di lavoro.
Questa ottenuta dinanzi alla 4^ Sezione del Consiglio di Stato é l’ennesima vittoria conquistata, da uno dei tanti autorevoli legali SINAFI , l’Avv. Enrico Tedeschi, nei confronti dell’Amministrazione che aveva negato l’assegnazione per tre anni di un finanziere, padre di un bambino al disotto dei tre anni, nella Provincia ove svolge l’attività lavorativa il coniuge, ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/2001.
L’azione di tutela dinanzi al CDS ha portato all’annullamento della sentenza precedentemente emessa dal TAR Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. I, 29 maggio 2019, n. 455, che aveva respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento, con il quale il Comando Generale della Guardia di Finanza aveva respinto l’istanza di assegnazione temporanea presentata dal ricorrente adducendo le solite motivazioni, alle quali ormai ci siamo abituati: il reparto di appartenenza dell’interessato avrebbe avuto funzione “prettamente operativa” nonché “compiti di controllo del territorio e di mantenimento dell’ordine pubblico” e sarebbe carente di personale con le specializzazioni di cui questi è in possesso, ovvero “Anti terrorismo pronto impiego”, “Conduttore autovetture operative” nonché “Addetto ai servizi di protezione”.
Il Collegio ha ritenuto di esemplificare, in via indicativa e non tassativa, ed indicare alcune casistiche in cui si possano effettivamente ravvisare i “casi o le esigenze eccezionali” che consentano all’Amministrazione, sulla quale incombe il relativo onere della prova, di negare legittimamente il beneficio richiesto.
Un primo possibile caso si verifica quando la sede di assegnazione sia chiamata a fronteggiare una significativa e patologica carenza di organico, che, in mancanza di un dato normativo di supporto, il Collegio ha individuato, equitativamente, nella percentuale pari o superiore al 40% della dotazione organica dell’ufficio di assegnazione, che potrà essere presa in considerazione, ai fini del diniego, sia riferendola a tutte le unità di personale assegnate a quella sede, sia riferendola al solo personale appartenente al medesimo ruolo del soggetto istante.
Tale ipotesi rientra, secondo il Collegio, nei “casi ed esigenze eccezionali”, perché impedisce di riconoscere il beneficio laddove si debba evitare che la sede di appartenenza venga sguarnita oltremodo, al di là di quella che può essere una contingente e fronteggiabile carenza di personale, oppure sia necessario evitare che la qualifica di appartenenza non sia oltremodo depauperata di unità. In quest’ultimo caso, pur a fronte della presenza in servizio di altro personale con diversa qualifica, non si consentirebbe un equilibrato funzionamento dell’unità operativa di appartenenza.
Un secondo possibile caso si verifica quando, pur non essendovi una scopertura come quella descritta in seno alla sede di appartenenza dell’istante, nondimeno, nell’ambito territoriale del comando direttamente superiore a quello di appartenenza (ad esempio l’ambito provinciale, ove la singola sede faccia gerarchicamente riferimento ad un comando provinciale) si ravvisino, all’interno della maggioranza delle altre sedi di servizio, scoperture di organico valutate secondo i parametri indicati in precedenza. Infatti, la descritta situazione di sottorganico generalizzato, ancorché non riferibile alla sede di servizio dell’istante, renderebbe, anche in questo caso, eccessivamente difficoltoso per l’Amministrazione dover riorganizzare l’attività istituzionale, ove fosse necessario attingere alla sede di assegnazione del lavoratore per colmare i vuoti di organico che esistono nelle sedi limitrofe della stessa area di riferimento.
Un terzo possibile caso si verifica quando la sede di assegnazione, pur non presentando una carenza d’organico significativa e patologica, qual é quella indicata, presenta comunque un vuoto d’organico e si trova in un contesto connotato da peculiari esigenze operative.
Si pensi all’ipotesi in cui l’unità impiegata nella sede di appartenenza si trovi a fronteggiare emergenze di tipo terroristico, oppure pervasivi fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, o sia di supporto a reparti impiegati in missioni all’estero, sempre che non vi siano nella circoscrizione del comando gerarchicamente superiore altre sedi dalle quali sia possibile attingere, in via temporanea, un sostituto.
Un quarto caso si verifica quando l’istante svolge un ruolo di primaria importanza nell’ambito della sede cui appartiene e non sia sostituibile con altro personale presente in essa o in altra sede da cui sia possibile il trasferimento. In questo caso, la ragione ostativa andrà ravvisata non nel possesso in sé di una particolare qualifica da parte dell’interessato, ma nel fatto che quella qualifica sia necessaria nell’ambito di specifiche operazioni in essere o nell’ambito di operazioni che è ragionevole prevedere dovranno essere espletate. Una ragionevole previsione si fonda poi, anche qui in via di esempio, sul contesto ambientale che implica lo svolgimento di quel servizio o l’impiego di militari o agenti dotati di quella qualifica; ovvero su un criterio storico-statistico, quando quel genere di attività è stata già espletata in passato nell’ambito di quella sede di servizio e l’Amministrazione attesti possa verificarsi in futuro, perché non collegata con un’esigenza del tutto irripetibile.
Infine, un quinto caso si verifica quando l’interessato, pur non in possesso di una peculiare qualifica, è comunque impiegato in un programma o in una missione speciale ad altissima valenza operativa, che deve essere compiutamente indicata nel provvedimento – salvi, ovviamente, i profili di segreto o riservatezza che dovessero emergere per la tutela della suddetta operazione – e dalla quale l’Amministrazione ritenga non possa essere proficuamente distolto.
Il caso in esame, invece, secondo il Collegio giudicante che ha riconosciuto il diritto del collega ad essere trasferito, non può essere interpretato, diversamente da quanto sostiene l’Amministrazione, come esigenza eccezionale.
Infatti, in primo luogo, la percentuale della carenza organica, pur rilevante, è decisamente al di sotto del valore critico di cui si è detto. In secondo luogo, le specializzazioni di cui dispone l’interessato appaiono corrispondere ad una formazione impartita senza però che ne sia seguito un concreto impiego operativo: non risulta che l’interessato stesso fosse, all’epoca dei fatti, concretamente impiegato in un reparto antiterrorismo, ovvero in un servizio di scorta o protezione. Di conseguenza, la sua presunta insostituibilità non sussiste nell’ambito di esigenze di tal tipo. Le ulteriori esigenze di servizio alle quali il Gruppo deve far fronte si qualificano invece come ordinari compiti di istituto propri dei reparti addetti ad una città importante, e quindi è ragionevole ritenere che in presenza di un trasferimento vi si debba far fronte con una riorganizzazione.